Secondo la Corte di giustizia (UE), la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, nel caso di ritardo nel trasporto di passeggeri, è applicabile non solo al danno subito da un passeggero, ma anche a quello subito dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a fare trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti. Il contributo sottopone a revisione critica tale conclusione che appare poter avere significativa incidenza in relazione a temi di carattere generale quali: a) l'individuazione del creditore della prestazione di trasporto di persone quando non sia il passeggero a concludere materialmente il contratto, b) l'individuazione del soggetto legittimato a proporre l'azione di responsabilità per inadempimento della prestazione; c) la natura dell'azione risarcitoria promossa da colui che acquista il biglietto pur non essendo passeggero.
Azione del datore di lavoro contro il vettore aereo internazionale per il ritardo nel trasporto di un proprio dipendente / Zampone, Alessandro. - In: DIRITTO DEI TRASPORTI. - ISSN 1123-5802. - STAMPA. - 3/2016:(2016), pp. 783-790.
Azione del datore di lavoro contro il vettore aereo internazionale per il ritardo nel trasporto di un proprio dipendente
ZAMPONE, ALESSANDRO
2016
Abstract
Secondo la Corte di giustizia (UE), la Convenzione di Montreal del 1999 sul trasporto aereo internazionale, nel caso di ritardo nel trasporto di passeggeri, è applicabile non solo al danno subito da un passeggero, ma anche a quello subito dalla persona che, nella sua qualità di datore di lavoro, ha concluso con un vettore aereo il contratto di trasporto internazionale diretto a fare trasportare passeggeri che sono suoi dipendenti. Il contributo sottopone a revisione critica tale conclusione che appare poter avere significativa incidenza in relazione a temi di carattere generale quali: a) l'individuazione del creditore della prestazione di trasporto di persone quando non sia il passeggero a concludere materialmente il contratto, b) l'individuazione del soggetto legittimato a proporre l'azione di responsabilità per inadempimento della prestazione; c) la natura dell'azione risarcitoria promossa da colui che acquista il biglietto pur non essendo passeggero.File | Dimensione | Formato | |
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