Nota a sentenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/03/2016 n° 1164) <<Il Consiglio Nazionale Forense è qualificabile come <<associazione di imprese>> ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust>>. Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1164/2016, è intervenuto sulla natura giuridica del Consiglio nazionale forense nell’ambito di un giudizio per intesa anticoncorrenziale. Pur essendo espressamente definito dal legislatore come «ente pubblico economico a carattere associativo» (art. 24, comma 3, L. n. 247/2012), l’ente esponenziale a livello nazionale della categoria degli avvocati può essere equiparato ad una «associazione di imprese» in ragione del contenuto degli atti adottati, in grado di condizionare il comportamento dei professionisti per quanto attiene agli aspetti economici della loro attività. In linea con la nozione “funzionale” ed elastica di ente pubblico fissata a livello europeo, la suddetta equiparazione rileva ai fini dell’applicazione delle norme a tutela della concorrenza, continuando a venire in rilievo a diversi fini e in relazione ad altri istituti la natura di ente pubblico non economico allo stesso espressamente attribuita dal legislatore.

Il Consiglio Nazionale Forense è qualificabile come associazione di impresa ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust. Commento / LO SICCO, SABRINA RITA. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - ELETTRONICO. - .:4/2016(2016), pp. 47-56.

Il Consiglio Nazionale Forense è qualificabile come associazione di impresa ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust. Commento

LO SICCO, SABRINA RITA
2016

Abstract

Nota a sentenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 22/03/2016 n° 1164) <> ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust>>. Il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1164/2016, è intervenuto sulla natura giuridica del Consiglio nazionale forense nell’ambito di un giudizio per intesa anticoncorrenziale. Pur essendo espressamente definito dal legislatore come «ente pubblico economico a carattere associativo» (art. 24, comma 3, L. n. 247/2012), l’ente esponenziale a livello nazionale della categoria degli avvocati può essere equiparato ad una «associazione di imprese» in ragione del contenuto degli atti adottati, in grado di condizionare il comportamento dei professionisti per quanto attiene agli aspetti economici della loro attività. In linea con la nozione “funzionale” ed elastica di ente pubblico fissata a livello europeo, la suddetta equiparazione rileva ai fini dell’applicazione delle norme a tutela della concorrenza, continuando a venire in rilievo a diversi fini e in relazione ad altri istituti la natura di ente pubblico non economico allo stesso espressamente attribuita dal legislatore.
2016
consiglio nazionale forense; associazione di imprese; antitrust; consiglio di stato; natura giuridica; studi
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Il Consiglio Nazionale Forense è qualificabile come associazione di impresa ai fini dell'applicazione della disciplina antitrust. Commento / LO SICCO, SABRINA RITA. - In: IL NUOVO DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2282-2631. - ELETTRONICO. - .:4/2016(2016), pp. 47-56.
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