Nella nota si critica l’inquadramento come partecipe di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei confronti di chi fornisca all’associazione le sostanze stupefacenti anche quando il rapporto di fornitura non sia di tipo esclusivo. La Suprema Corte, in questo caso, a riprova dell’appartenenza, ha enfatizzato un fine “comune” tra fornitore e sodalizio, ammettendo, però, al tempo stesso che il primo persegue uno scopo personale, un utile suo proprio, anche in contrasto con gli interessi economici del secondo. Ma si osserva al riguardo che anche il concorrente c.d. esterno persegue un fine “comune” nel favorire, ad esempio, un’associazione mafiosa dalla cui sopravvivenza gli deriveranno benefici (appoggio elettorale o altro che fosse), eppure da almeno vent’anni nessuno più dubita nel considerarlo un soggetto esterno (appunto) alla compagine associativa
Stupefacenti. associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, stabile fornitura delle sostanze, partecipazione all’associazione, rapporto esclusivo di fornitura, necessità, esclusione, fattispecie: quantità e periodicità dei rapporti (265.764) / Coco, Paola. - In: RIVISTA DI POLIZIA. - ISSN 0035-6476. - STAMPA. - (2016), pp. 786-788. [10.4399/97888548965056]
Stupefacenti. associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, stabile fornitura delle sostanze, partecipazione all’associazione, rapporto esclusivo di fornitura, necessità, esclusione, fattispecie: quantità e periodicità dei rapporti (265.764)
COCO, Paola
2016
Abstract
Nella nota si critica l’inquadramento come partecipe di una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nei confronti di chi fornisca all’associazione le sostanze stupefacenti anche quando il rapporto di fornitura non sia di tipo esclusivo. La Suprema Corte, in questo caso, a riprova dell’appartenenza, ha enfatizzato un fine “comune” tra fornitore e sodalizio, ammettendo, però, al tempo stesso che il primo persegue uno scopo personale, un utile suo proprio, anche in contrasto con gli interessi economici del secondo. Ma si osserva al riguardo che anche il concorrente c.d. esterno persegue un fine “comune” nel favorire, ad esempio, un’associazione mafiosa dalla cui sopravvivenza gli deriveranno benefici (appoggio elettorale o altro che fosse), eppure da almeno vent’anni nessuno più dubita nel considerarlo un soggetto esterno (appunto) alla compagine associativaFile | Dimensione | Formato | |
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