Il Giudice del Lavoro, esercitando il potere discrezionale di accordare o meno la tutela reale a fronte dell’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina la reintegrazione del dipendente licenziato per soppressione (fittizia) del posto di lavoro, rilevata la manifesta insussistenza di tale ragione aziendale. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 aprile 2015, disponendo l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro mai realmente soppresso dalla società convenuta: le attività svolte dal dipendente prima del licenziamento, infatti, continuavano ad essere esercitate dal titolare della società. Di palmare evidenza, dunque, la “persistente esigenza di dover far fronte alle attività svolte dal ricorrente, le quali non sono quindi state soppresse o espunte dal processo produttivo”. L’infondatezza di tale giustificazione è apparsa subito chiara anche alla stessa società dato che, in un secondo momento, mutando la propria difesa, afferma di non aver soppresso il posto di lavoro (come sostenuto inizialmente nel corso della conciliazione giudiziale ex art. 7 legge n. 604/1966), ma di aver voluto fronteggiare una situazione di crisi di mercato (che avrebbe comunque richiesto il rispetto dell’obbligo di repechage). La condotta posta in essere dalla società per giustificare il licenziamento, ovvero l’individuazione di molteplici ragioni, ha sortito l’effetto contrario a quello voluto: il Giudice del lavoro, infatti, ha considerato il licenziamento non adeguatamente supportato ex art. 5 legge n. 604/1966 ed ha rinvenuto il motivo (reale) del licenziamento nella eccessiva onerosità della posizione ricoperta dal dipendente licenziato. Pertanto, ha dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale e ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità di retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 18, comma 7.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto di lavoro o crisi aziendale? la reintegrazione nel posto di lavoro / DE SANTIS, Chiara. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - STAMPA. - 11-12:11-12(2015), pp. 703-710.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto di lavoro o crisi aziendale? la reintegrazione nel posto di lavoro.

DE SANTIS, CHIARA
2015

Abstract

Il Giudice del Lavoro, esercitando il potere discrezionale di accordare o meno la tutela reale a fronte dell’illegittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordina la reintegrazione del dipendente licenziato per soppressione (fittizia) del posto di lavoro, rilevata la manifesta insussistenza di tale ragione aziendale. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 21 aprile 2015, disponendo l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro mai realmente soppresso dalla società convenuta: le attività svolte dal dipendente prima del licenziamento, infatti, continuavano ad essere esercitate dal titolare della società. Di palmare evidenza, dunque, la “persistente esigenza di dover far fronte alle attività svolte dal ricorrente, le quali non sono quindi state soppresse o espunte dal processo produttivo”. L’infondatezza di tale giustificazione è apparsa subito chiara anche alla stessa società dato che, in un secondo momento, mutando la propria difesa, afferma di non aver soppresso il posto di lavoro (come sostenuto inizialmente nel corso della conciliazione giudiziale ex art. 7 legge n. 604/1966), ma di aver voluto fronteggiare una situazione di crisi di mercato (che avrebbe comunque richiesto il rispetto dell’obbligo di repechage). La condotta posta in essere dalla società per giustificare il licenziamento, ovvero l’individuazione di molteplici ragioni, ha sortito l’effetto contrario a quello voluto: il Giudice del lavoro, infatti, ha considerato il licenziamento non adeguatamente supportato ex art. 5 legge n. 604/1966 ed ha rinvenuto il motivo (reale) del licenziamento nella eccessiva onerosità della posizione ricoperta dal dipendente licenziato. Pertanto, ha dichiarato l’illegittimità del recesso datoriale e ordinato la reintegrazione del lavoratore con corresponsione di un’indennità risarcitoria pari a n. 12 mensilità di retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 18, comma 7.
2015
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, soppressione del posto di lavoro, reintegrazione, art. 18 comma 7 L.300/70
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: soppressione del posto di lavoro o crisi aziendale? la reintegrazione nel posto di lavoro / DE SANTIS, Chiara. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - STAMPA. - 11-12:11-12(2015), pp. 703-710.
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