Gli ermellini, con la sentenza in commento, affermano che non ha alcuna rilevanza disciplinare il tentativo del lavoratore di registrare senza autorizzazione una sua conversazione con i superiori, se lo stesso è finalizzato all’acquisizione di una prova a discolpa. La registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti, infatti, rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche ammissibili come prove nel processo civile. Tale condotta, quindi, costituisce legittimo esercizio di un diritto ed, in quanto tale, sarebbe comunque scriminata ex art. 51 c.p.
Acquisizione di una prova a discolpa e rilevanza disciplinare di una registrazione non autorizzata / Gambardella, Angela. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - 2:2(2015), pp. 266-270.
Acquisizione di una prova a discolpa e rilevanza disciplinare di una registrazione non autorizzata
GAMBARDELLA, ANGELA
2015
Abstract
Gli ermellini, con la sentenza in commento, affermano che non ha alcuna rilevanza disciplinare il tentativo del lavoratore di registrare senza autorizzazione una sua conversazione con i superiori, se lo stesso è finalizzato all’acquisizione di una prova a discolpa. La registrazione fonografica di un colloquio tra persone presenti, infatti, rientra nel genus delle riproduzioni meccaniche ammissibili come prove nel processo civile. Tale condotta, quindi, costituisce legittimo esercizio di un diritto ed, in quanto tale, sarebbe comunque scriminata ex art. 51 c.p.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.