Nell'ordinanza in commento le Sezioni unite, in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che, sul presupposto dell’inderogabilità del procedimento di verificazione dello stato passivo, esclude possano farsi valere in sede arbitrale pretese creditorie nei confronti di una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria, considerano il giudizio arbitrale, pendente all'estero su risoluzione contrattuale ed accertamento dei consequenziali crediti, improseguibile alla data dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti di una parte del procedimento, ai sensi dell’art. 83 bis L. fall. La soluzione non convince. In primo luogo, perché la citata disposizione normativa trova applicazione rispetto a contratti pendenti al momento della dichiarazione di insolvenza mentre il contratto, nel caso di specie, era stato già risolto in un momento precedente. Sembra, inoltre, che la Corte abbia trascurato di considerare che l’accordo compromissorio per arbitrato estero opera quale deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, circostanza che avrebbe dovuto indurre la stessa ad escludere la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Milano sull'accertamento dei crediti oggetto d’arbitrato pendente. Pertanto, diversamente da quanto ritengono le Sezioni unite, essendo la controversia sulla pretesa creditoria sottratta alla cognizione del giudice italiano, il procedimento arbitrale estero poteva proseguire ed il giudice concorsuale bene ha fatto ad ammettere al passivo il credito oggetto d’arbitrato con riserva da sciogliersi all'esito del giudizio arbitrale.
Gli effetti del concorso su un arbitrato estero per risoluzione contrattuale (e conseguente credito) / Gargiulo, Giulia. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - STAMPA. - 11(2015), pp. 2448-2457.
Gli effetti del concorso su un arbitrato estero per risoluzione contrattuale (e conseguente credito)
GARGIULO, GIULIA
2015
Abstract
Nell'ordinanza in commento le Sezioni unite, in ossequio ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che, sul presupposto dell’inderogabilità del procedimento di verificazione dello stato passivo, esclude possano farsi valere in sede arbitrale pretese creditorie nei confronti di una parte sottoposta ad amministrazione straordinaria, considerano il giudizio arbitrale, pendente all'estero su risoluzione contrattuale ed accertamento dei consequenziali crediti, improseguibile alla data dell’apertura della procedura concorsuale nei confronti di una parte del procedimento, ai sensi dell’art. 83 bis L. fall. La soluzione non convince. In primo luogo, perché la citata disposizione normativa trova applicazione rispetto a contratti pendenti al momento della dichiarazione di insolvenza mentre il contratto, nel caso di specie, era stato già risolto in un momento precedente. Sembra, inoltre, che la Corte abbia trascurato di considerare che l’accordo compromissorio per arbitrato estero opera quale deroga convenzionale alla giurisdizione italiana, circostanza che avrebbe dovuto indurre la stessa ad escludere la sussistenza della giurisdizione del Tribunale di Milano sull'accertamento dei crediti oggetto d’arbitrato pendente. Pertanto, diversamente da quanto ritengono le Sezioni unite, essendo la controversia sulla pretesa creditoria sottratta alla cognizione del giudice italiano, il procedimento arbitrale estero poteva proseguire ed il giudice concorsuale bene ha fatto ad ammettere al passivo il credito oggetto d’arbitrato con riserva da sciogliersi all'esito del giudizio arbitrale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.