Nella nota si commenta una decisione della Suprema Corte secondo cui, qualora anteriormente alla commissione di un reato taluno determini altri a commetterlo promettendo assistenza o aiuto durante o dopo la sua consumazione, si versa in una ipotesi di concorso in furto e non di ricettazione o favoreggiamento. Ciò in quanto la promessa di assistenza o aiuto è in grado di rafforzare il reo nel suo proposito delittuoso, garantendogli la subitanea sistemazione della merce. L'elemento differenziale rispetto alla ricettazione e al favoreggiamento è dato dalle circostanze di tempo in cui le tre ipotesi vengono realizzate, perché mentre la promessa di assistenza o aiuto si colloca in un momento antecedente alla consumazione del reato di furto, costituendo cioè un prius rispetto a questo sotto il profilo dell'istigazione, tanto la ricettazione, quanto il favoreggiamento intervengono in epoca successiva (post crimen patratum) alla consumazione di tale reato. Nel caso poi che lo stesso soggetto, dopo aver promesso assistenza o aiuto, realmente li fornisca, in dottrina si discute circa la configurabilità di un concorso materiale tra concorso in furto e ricettazione o favoreggiamento. Soluzione rispetto alla quale la clausola di riserva contenuta negli artt. 648 e 378 c.p. (“fuori dei casi di concorso nel reato”) costituisce un ostacolo insuperabile. La nota si conclude sul problema della configurabilità o meno della continuazione tra delitti e contravvenzioni esclusa dalla prevalente giurisprudenza, e tuttavia auspicabile in vista di una sostanziale, maggiore aderenza del diritto alla coscienza sociale.
Sui confini tra il concorso in furto e la ricettazione o il favoreggiamento / Coco, Paola. - In: MASSIMARIO PENALE COMPLETO DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. - ISSN 0392-6354. - STAMPA. - 6-7(1980), pp. 200-201.
Sui confini tra il concorso in furto e la ricettazione o il favoreggiamento
COCO, Paola
1980
Abstract
Nella nota si commenta una decisione della Suprema Corte secondo cui, qualora anteriormente alla commissione di un reato taluno determini altri a commetterlo promettendo assistenza o aiuto durante o dopo la sua consumazione, si versa in una ipotesi di concorso in furto e non di ricettazione o favoreggiamento. Ciò in quanto la promessa di assistenza o aiuto è in grado di rafforzare il reo nel suo proposito delittuoso, garantendogli la subitanea sistemazione della merce. L'elemento differenziale rispetto alla ricettazione e al favoreggiamento è dato dalle circostanze di tempo in cui le tre ipotesi vengono realizzate, perché mentre la promessa di assistenza o aiuto si colloca in un momento antecedente alla consumazione del reato di furto, costituendo cioè un prius rispetto a questo sotto il profilo dell'istigazione, tanto la ricettazione, quanto il favoreggiamento intervengono in epoca successiva (post crimen patratum) alla consumazione di tale reato. Nel caso poi che lo stesso soggetto, dopo aver promesso assistenza o aiuto, realmente li fornisca, in dottrina si discute circa la configurabilità di un concorso materiale tra concorso in furto e ricettazione o favoreggiamento. Soluzione rispetto alla quale la clausola di riserva contenuta negli artt. 648 e 378 c.p. (“fuori dei casi di concorso nel reato”) costituisce un ostacolo insuperabile. La nota si conclude sul problema della configurabilità o meno della continuazione tra delitti e contravvenzioni esclusa dalla prevalente giurisprudenza, e tuttavia auspicabile in vista di una sostanziale, maggiore aderenza del diritto alla coscienza sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.