La nota prende spunto da una pronuncia della Suprema Corte concernente l'ambito di applicabilità della norma di cui all'art. 10 r.d. 14 luglio 1898, n. 404, la quale fa obbligo al proprietario del bestiame di esibire, a richiesta dell'Autorità, il bollettino giustificativo del possesso. Tale disposizione si colloca nel campo della vasta normativa speciale in tema di repressione e prevenzione dell'abigeato, operando in via preventiva col permettere all'Autorità (ufficiali e agenti della forza pubblica) il controllo, in ogni momento, della legittimità del possesso di bestiame. Individuata la ratio legis, vengono poi identificati i destinatari del suddetto obbligo: anzitutto nel proprietario del bestiame che conduce gli animali, e in secondo luogo, in colui che conduce gli stessi per conto d'altri, dati gli ampi poteri di cui dispone il custode nei confronti della cosa affidatagli. La mancanza del bollettino è da sola sufficiente ad integrare la disobbedienza al precetto di legge, tuttavia posta la natura contravvenzionale del reato in oggetto, ne consegue la non punibilità (non potendosi muovere alcun rimprovero, e quindi mancando ogni presunzione di colpa) di chi si trovi nell'impossibilità di esibire il bollettino.
Sull’obbligo di esibire il documento che comprovi la proprietà degli animali od il loro affidamento in custodia / Coco, Paola. - In: GIURISPRUDENZA AGRARIA ITALIANA. - ISSN 0434-040X. - STAMPA. - (1981), pp. 415-416.
Sull’obbligo di esibire il documento che comprovi la proprietà degli animali od il loro affidamento in custodia
COCO, Paola
1981
Abstract
La nota prende spunto da una pronuncia della Suprema Corte concernente l'ambito di applicabilità della norma di cui all'art. 10 r.d. 14 luglio 1898, n. 404, la quale fa obbligo al proprietario del bestiame di esibire, a richiesta dell'Autorità, il bollettino giustificativo del possesso. Tale disposizione si colloca nel campo della vasta normativa speciale in tema di repressione e prevenzione dell'abigeato, operando in via preventiva col permettere all'Autorità (ufficiali e agenti della forza pubblica) il controllo, in ogni momento, della legittimità del possesso di bestiame. Individuata la ratio legis, vengono poi identificati i destinatari del suddetto obbligo: anzitutto nel proprietario del bestiame che conduce gli animali, e in secondo luogo, in colui che conduce gli stessi per conto d'altri, dati gli ampi poteri di cui dispone il custode nei confronti della cosa affidatagli. La mancanza del bollettino è da sola sufficiente ad integrare la disobbedienza al precetto di legge, tuttavia posta la natura contravvenzionale del reato in oggetto, ne consegue la non punibilità (non potendosi muovere alcun rimprovero, e quindi mancando ogni presunzione di colpa) di chi si trovi nell'impossibilità di esibire il bollettino.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.