On the issue of responsibility of the mediator discussion, in doctrine and case law, it is recently enriched by a number of considerations that led from one side to extend significantly the obligations of mediator. the law (art. 1759 c.c. and art. 1176 c.c.) has also added the requirement of diligence qualified fulfillment of professional activity.
In tema di responsabilità del mediatore il dibattito, in dottrina e giurisprudenza, si è recentemente arricchito di una serie di considerazioni che hanno portato da un lato ad estendere notevolmente gli obblighi previsti a carico del mediatore e dall’altro ad individuare più specificatamente le ipotesi di responsabilità ascrivibile allo stesso. L’obbligo di informazione contenuto nell’art. 1759 c.c. è stato rivisto, da dottrina e giurisprudenza, alla luce delle legge n. 39 del 3 febbraio 1989, che ha creato la figura del mediatore professionale, e dell’art. 1176, comma 2, c.c. che, all’originario obbligo di imparzialità, tipico della figura del mediatore così come costituita dal codice civile, hanno aggiunto anche quello della diligenza qualificata, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale.
La responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c / DI MAURO, ETTORE WILLIAM. - ELETTRONICO. - (2013).
La responsabilità del mediatore ex art. 1759 c.c.
DI MAURO, ETTORE WILLIAM
2013
Abstract
On the issue of responsibility of the mediator discussion, in doctrine and case law, it is recently enriched by a number of considerations that led from one side to extend significantly the obligations of mediator. the law (art. 1759 c.c. and art. 1176 c.c.) has also added the requirement of diligence qualified fulfillment of professional activity.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.