I licenziamenti sono stati oggetto di interventi, caratterizzati da un moto pendolare, il quale è stato invertito dalla l. n. 92/2012, che si è posta l'obiettivo di flessibilizzarne la disciplina, limitando l'applicazione della reintegra. Risultato non raggiunto, perché tale sanzione viene spesso applicata non soltanto al licenziamento discriminatorio, ma anche a quello per giustificato motivo oggettivo. L'A. si concentra, così, su quest'ultimo trattando, soprattutto, argomenti a suffragio della tesi che, in caso di violazione dell'obbligo di repêchage, la tutela deve essere risarcitoria. Procede, quindi, inquadrandone l'ambito di applicazione; esaminando il suo attenere o meno al fatto posto alla base del recesso e tracciando un'analisi critica della rilevanza dell'aggettivo “manifesta”. Fornisce, poi, un'interpretazione sistematica della previsione «può altresì applicare la medesima disciplina» e trae un ulteriore argomento dalla novella procedura conciliativa dinanzi alla DTL. In conclusione, evidenzia quello che deve essere il confine per evitare che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa essere assorbita da quella per licenziamento nullo.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo / SANTORO PASSARELLI, Giuseppe. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - 1(2015), pp. 58-76.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo
SANTORO PASSARELLI, Giuseppe
2015
Abstract
I licenziamenti sono stati oggetto di interventi, caratterizzati da un moto pendolare, il quale è stato invertito dalla l. n. 92/2012, che si è posta l'obiettivo di flessibilizzarne la disciplina, limitando l'applicazione della reintegra. Risultato non raggiunto, perché tale sanzione viene spesso applicata non soltanto al licenziamento discriminatorio, ma anche a quello per giustificato motivo oggettivo. L'A. si concentra, così, su quest'ultimo trattando, soprattutto, argomenti a suffragio della tesi che, in caso di violazione dell'obbligo di repêchage, la tutela deve essere risarcitoria. Procede, quindi, inquadrandone l'ambito di applicazione; esaminando il suo attenere o meno al fatto posto alla base del recesso e tracciando un'analisi critica della rilevanza dell'aggettivo “manifesta”. Fornisce, poi, un'interpretazione sistematica della previsione «può altresì applicare la medesima disciplina» e trae un ulteriore argomento dalla novella procedura conciliativa dinanzi alla DTL. In conclusione, evidenzia quello che deve essere il confine per evitare che la disciplina del licenziamento per giustificato motivo oggettivo possa essere assorbita da quella per licenziamento nullo.File | Dimensione | Formato | |
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