This comment refers to an order of the Court of Milan on a collective dismissal of medical representatives by a pharmaceutical company. This dismissal was considered illegitimate for violation of the selection criteria under art. 5, Law of 23 July 1991, n. 223. The most delicate aspect of the procedure for collective redundancies is precisely the comparison between the workers for the identification of persons to be dismissed and it is in fact on this point that focuses much of the litigation. In this case, in the absence of criteria established by convention, the company used the selection criteria provided by art. 5 of Law 223/1991. In particular the criterion of length of service and the criterion of family responsibilities were valued. The illegality of the dismissal was determined by the fact that the employer proceeded to the comparison of the workers for each geographical area and not as part of the workforce that is nationwide, although the area affected by the reorganization w

Tale nota ha ad oggetto un'ordinanza del Tribunale di Milano relativa ad un licenziamento collettivo di informatori scientifici del farmaco da parte di un'azienda farmaceutica. Tale licenziamento è stato considerato illegittimo per violazione dei criteri di scelta ex art. 5, legge 23 luglio 1991, n. 223. L'aspetto più delicato della procedura per il licenziamento collettivo è proprio quello della comparazione tra i lavoratori per l'individuazione delle persone da licenziare ed è infatti su questo punto che si concentra gran parte del contenzioso giudiziario. Nel caso in esame, in assenza di criteri stabiliti convenzionalmente, sono stati utilizzati i criteri di scelta previsti dall'art. 5 della legge 223/1991. In particolare sono stati valorizzati il criterio dell'anzianità di servizio e il criterio dei carichi di famiglia. L'illegittimità del licenziamento è stata determinata dall'avere il datore di lavoro proceduto alla comparazione tra i lavoratori per singole aree geografiche e non nell'ambito dell'intero organico e cioè su scala nazionale, sebbene l'ambito interessato dalla riorganizzazione fosse l'intera azienda, come indicato nel programma di riduzione del personale e pur essendo le mansioni svolte dagli informatori scientifici del farmaco perfettamente fungibili. L'azienda non ha inoltre provveduto a dimostrare che effettuando la comparazione a livello nazionale il risultato non sarebbe cambiato. Il giudice ha ritenuto ingiustificata e irrazionale la decisione dell’azienda di restringere l’ambito di applicazione dei criteri di scelta per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, all’interno di singole aree geografiche anziché effettuare la valutazione comparativa sull’intero organico a livello nazionale, pertanto ha annullato i licenziamenti e ordinato alla società farmaceutica di reintegrare i ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970, n.300.

Licenziamenti collettivi: ambito di applicazione dei criteri legali di scelta (Nota a Tribunale di Milano, ordinanza 13 maggio 2014) / Aramini, Federica. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - STAMPA. - 9-10:(2014), pp. 529-539.

Licenziamenti collettivi: ambito di applicazione dei criteri legali di scelta (Nota a Tribunale di Milano, ordinanza 13 maggio 2014)

ARAMINI, FEDERICA
2014

Abstract

This comment refers to an order of the Court of Milan on a collective dismissal of medical representatives by a pharmaceutical company. This dismissal was considered illegitimate for violation of the selection criteria under art. 5, Law of 23 July 1991, n. 223. The most delicate aspect of the procedure for collective redundancies is precisely the comparison between the workers for the identification of persons to be dismissed and it is in fact on this point that focuses much of the litigation. In this case, in the absence of criteria established by convention, the company used the selection criteria provided by art. 5 of Law 223/1991. In particular the criterion of length of service and the criterion of family responsibilities were valued. The illegality of the dismissal was determined by the fact that the employer proceeded to the comparison of the workers for each geographical area and not as part of the workforce that is nationwide, although the area affected by the reorganization w
2014
Tale nota ha ad oggetto un'ordinanza del Tribunale di Milano relativa ad un licenziamento collettivo di informatori scientifici del farmaco da parte di un'azienda farmaceutica. Tale licenziamento è stato considerato illegittimo per violazione dei criteri di scelta ex art. 5, legge 23 luglio 1991, n. 223. L'aspetto più delicato della procedura per il licenziamento collettivo è proprio quello della comparazione tra i lavoratori per l'individuazione delle persone da licenziare ed è infatti su questo punto che si concentra gran parte del contenzioso giudiziario. Nel caso in esame, in assenza di criteri stabiliti convenzionalmente, sono stati utilizzati i criteri di scelta previsti dall'art. 5 della legge 223/1991. In particolare sono stati valorizzati il criterio dell'anzianità di servizio e il criterio dei carichi di famiglia. L'illegittimità del licenziamento è stata determinata dall'avere il datore di lavoro proceduto alla comparazione tra i lavoratori per singole aree geografiche e non nell'ambito dell'intero organico e cioè su scala nazionale, sebbene l'ambito interessato dalla riorganizzazione fosse l'intera azienda, come indicato nel programma di riduzione del personale e pur essendo le mansioni svolte dagli informatori scientifici del farmaco perfettamente fungibili. L'azienda non ha inoltre provveduto a dimostrare che effettuando la comparazione a livello nazionale il risultato non sarebbe cambiato. Il giudice ha ritenuto ingiustificata e irrazionale la decisione dell’azienda di restringere l’ambito di applicazione dei criteri di scelta per l’individuazione dei lavoratori da licenziare, all’interno di singole aree geografiche anziché effettuare la valutazione comparativa sull’intero organico a livello nazionale, pertanto ha annullato i licenziamenti e ordinato alla società farmaceutica di reintegrare i ricorrenti nei rispettivi posti di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 20 maggio 1970, n.300.
licenziamenti collettivi
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Licenziamenti collettivi: ambito di applicazione dei criteri legali di scelta (Nota a Tribunale di Milano, ordinanza 13 maggio 2014) / Aramini, Federica. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - STAMPA. - 9-10:(2014), pp. 529-539.
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