Gli autori si soffermano sulla portata di tre sentenze gemelle del 12 marzo 2013, con le quali le Sezioni Unite hanno dato risposta ad un quesito avvertito come cruciale in dottrina e tra gli operatori dopo la modifica dell'art. 2495, comma 2, c.c. ad opera della riforma del diritto societario del 2003: e cioè che fine facciano i processi già pendenti se la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetti costitutivi, e così ne determina ipso facto l'estinzione della stessa. Gli autori osservano che la risposta delle Sezioni Unite (quei processi possono proseguire nei confronti degli ex soci-successori, ex art. 110 c.p.c.), sostanzialmente meritevole di adesione per l’apprezzabile senso pratico e di giustizia, non si sia peraltro arrestata al piano degli effetti processuali dell'estinzione (pur se solo su ciò erano richieste di esprimersi dalle ordinanze di rimessione), ma abbia fissato anche alcuni punti fermi sugli effetti sostanziali dell’estinzione della società.
Le Sezioni Unite sull'estinzione di società: la tutela creditoria "ritrovata" (o quasi) / Consolo, Claudio; Godio, F.. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 5(2013), pp. 697-705.
Le Sezioni Unite sull'estinzione di società: la tutela creditoria "ritrovata" (o quasi)
CONSOLO, CLAUDIO;F. Godio
2013
Abstract
Gli autori si soffermano sulla portata di tre sentenze gemelle del 12 marzo 2013, con le quali le Sezioni Unite hanno dato risposta ad un quesito avvertito come cruciale in dottrina e tra gli operatori dopo la modifica dell'art. 2495, comma 2, c.c. ad opera della riforma del diritto societario del 2003: e cioè che fine facciano i processi già pendenti se la cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetti costitutivi, e così ne determina ipso facto l'estinzione della stessa. Gli autori osservano che la risposta delle Sezioni Unite (quei processi possono proseguire nei confronti degli ex soci-successori, ex art. 110 c.p.c.), sostanzialmente meritevole di adesione per l’apprezzabile senso pratico e di giustizia, non si sia peraltro arrestata al piano degli effetti processuali dell'estinzione (pur se solo su ciò erano richieste di esprimersi dalle ordinanze di rimessione), ma abbia fissato anche alcuni punti fermi sugli effetti sostanziali dell’estinzione della società.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.