L’autore si occupa di esaminare due ordinanze (una del settembre, l’altra del novembre 2010), con le quali le Sezioni Unite affrontano due distinti, ma strettamente intrecciati, temi: la prima si incentra su una questione poco (o meglio, finora per nulla) frequentata: l’individuazione del “giudice ad quem”, legittimato ad esperire il neo-introdotto regolamento di giurisdizione d’ufficio di cui all’art. 59, comma 3, L. n. 69/2009 (ma meglio avrebbe dovuto focalizzarsi sul diverso profilo della - dubbia - idoneità del provvedimento cautelare ad innestare la translatio). L’altra, quella di novembre, nuovamente interviene sul ben noto ed in più occasioni rivisitato (dalle Sez. Un. e dagli interpreti) tema dei limiti all’esperibilità di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., ed in particolare della sua inammissibilità (solo pretoria) a valle della pronuncia di un provvedimento sulla sola giurisdizione: in proposito è quello che la SC non dice che fa sperare in un qualche mutamento di tale posizione. Peraltro, sotto diverso profilo, alla seconda pronuncia va riconosciuto il pregio di aver posto alcuni punti fermi riguardo altri importanti aspetti della disciplina dell' art. 59 L. n. 69/2009 sui quali molto hanno dibattuto gli interpreti e di cui il nuovo Codice della giustizia amministrativa (d. lgs. n. 104/2010) accentua la problematicità e la ricerca di una visione unificata. Tra questi, la vexata quaestio della qualificazione del meccanismo attraverso il quale opera la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta ad un giudice giurisdizionalmente "incompetente". Facendo leva su di un argomento sistematico cruciale, recato dal comma 4, già evidenziato da una parte dei primi interpreti (e tra questi anche, e molto, dall’Autore), le Sezioni Unite hanno precisato che "la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato dalla sentenza declinatoria come dotato di giurisdizione, se effettuata nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della pronunzia, costituisce certamente una riassunzione, come emerge espressamente dall' art. 59, comma 4 L. n. 69 del 2009", che decreta l'estinzione del processo per l'ipotesi di tardiva investitura del plesso giurisdizionale indicato dal giudice a quo. Inoltre, le Sezioni Unite affrontano il tema pure controverso del dies a quo per la riassunzione: in proposito chiariscono che il passaggio in giudicato della declinatoria di giurisdizione individua solo il momento temporale a partire dal quale calcolare i tre mesi, ossia il termine ultimo per la riassunzione, e non certo il dies a quo di quest’ultima, con la conseguenza che le parti possano procedere alla riassunzione anche prima ed a prescindere dal passaggio in giudicato della declinatoria. Con la ulteriore conseguenza, evidenziata dall’autore del contributo, che si rende possibile la contemporanea pendenza del processo di impugnazione avverso la sentenza declinatoria e del processo riassunto.

Translatio, regolamento, ragionevole durata e disciplina (anch'essa ragionevole) delle "liti" sulla giurisdizione / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - (2011), pp. 351-358.

Translatio, regolamento, ragionevole durata e disciplina (anch'essa ragionevole) delle "liti" sulla giurisdizione

CONSOLO, CLAUDIO
2011

Abstract

L’autore si occupa di esaminare due ordinanze (una del settembre, l’altra del novembre 2010), con le quali le Sezioni Unite affrontano due distinti, ma strettamente intrecciati, temi: la prima si incentra su una questione poco (o meglio, finora per nulla) frequentata: l’individuazione del “giudice ad quem”, legittimato ad esperire il neo-introdotto regolamento di giurisdizione d’ufficio di cui all’art. 59, comma 3, L. n. 69/2009 (ma meglio avrebbe dovuto focalizzarsi sul diverso profilo della - dubbia - idoneità del provvedimento cautelare ad innestare la translatio). L’altra, quella di novembre, nuovamente interviene sul ben noto ed in più occasioni rivisitato (dalle Sez. Un. e dagli interpreti) tema dei limiti all’esperibilità di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., ed in particolare della sua inammissibilità (solo pretoria) a valle della pronuncia di un provvedimento sulla sola giurisdizione: in proposito è quello che la SC non dice che fa sperare in un qualche mutamento di tale posizione. Peraltro, sotto diverso profilo, alla seconda pronuncia va riconosciuto il pregio di aver posto alcuni punti fermi riguardo altri importanti aspetti della disciplina dell' art. 59 L. n. 69/2009 sui quali molto hanno dibattuto gli interpreti e di cui il nuovo Codice della giustizia amministrativa (d. lgs. n. 104/2010) accentua la problematicità e la ricerca di una visione unificata. Tra questi, la vexata quaestio della qualificazione del meccanismo attraverso il quale opera la salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta ad un giudice giurisdizionalmente "incompetente". Facendo leva su di un argomento sistematico cruciale, recato dal comma 4, già evidenziato da una parte dei primi interpreti (e tra questi anche, e molto, dall’Autore), le Sezioni Unite hanno precisato che "la riproposizione della domanda davanti al giudice indicato dalla sentenza declinatoria come dotato di giurisdizione, se effettuata nel termine di mesi tre dal passaggio in giudicato della pronunzia, costituisce certamente una riassunzione, come emerge espressamente dall' art. 59, comma 4 L. n. 69 del 2009", che decreta l'estinzione del processo per l'ipotesi di tardiva investitura del plesso giurisdizionale indicato dal giudice a quo. Inoltre, le Sezioni Unite affrontano il tema pure controverso del dies a quo per la riassunzione: in proposito chiariscono che il passaggio in giudicato della declinatoria di giurisdizione individua solo il momento temporale a partire dal quale calcolare i tre mesi, ossia il termine ultimo per la riassunzione, e non certo il dies a quo di quest’ultima, con la conseguenza che le parti possano procedere alla riassunzione anche prima ed a prescindere dal passaggio in giudicato della declinatoria. Con la ulteriore conseguenza, evidenziata dall’autore del contributo, che si rende possibile la contemporanea pendenza del processo di impugnazione avverso la sentenza declinatoria e del processo riassunto.
2011
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Translatio, regolamento, ragionevole durata e disciplina (anch'essa ragionevole) delle "liti" sulla giurisdizione / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - (2011), pp. 351-358.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/759442
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