La L. 194/1978 riconosce il diritto di procreazione cosciente e responsabile. All’atto della richiesta di accertamenti diagnostici particolare importanza assume la esplicita manifestazione della volontà della gestante di interrompere la gravidanza in caso di diagnosi di malformazione. La semplice richiesta di accertamenti diagnostici ha carattere di presunzione semplice non sufficiente, secondo la giurisprudenza, a corroborare la convinzione che la gravidanza sarebbe stata sicuramente interrotta qualora non ci fosse stato un difetto di informazione da parte del medico. In tal senso, per il principio di vicinanza della prova, sarà la donna (creditore) a dover integrare con ulteriori elementi probatori il contenuto della presunzione semplice, ammettendo di fatto un diverso diritto all’informazione in capo alla gestante laddove la donna espliciti oppure no, la sua volontà di praticare un’interruzione di gravidanza.
L’onere probatorio nel giudizio per responsabilità da inadempimento di diagnosi prenatale / Luzi, Eleonora; Massoni, Francesco; Ricci, L; Crusco, P; Ricci, Pasquale; Ricci, Serafino. - In: DIRITTO SANITARIO MODERNO. - ISSN 0416-024X. - 66:(2014), pp. 33-39.
L’onere probatorio nel giudizio per responsabilità da inadempimento di diagnosi prenatale
LUZI, ELEONORA;MASSONI, FRANCESCO;Crusco P;RICCI, PASQUALE;RICCI, Serafino
2014
Abstract
La L. 194/1978 riconosce il diritto di procreazione cosciente e responsabile. All’atto della richiesta di accertamenti diagnostici particolare importanza assume la esplicita manifestazione della volontà della gestante di interrompere la gravidanza in caso di diagnosi di malformazione. La semplice richiesta di accertamenti diagnostici ha carattere di presunzione semplice non sufficiente, secondo la giurisprudenza, a corroborare la convinzione che la gravidanza sarebbe stata sicuramente interrotta qualora non ci fosse stato un difetto di informazione da parte del medico. In tal senso, per il principio di vicinanza della prova, sarà la donna (creditore) a dover integrare con ulteriori elementi probatori il contenuto della presunzione semplice, ammettendo di fatto un diverso diritto all’informazione in capo alla gestante laddove la donna espliciti oppure no, la sua volontà di praticare un’interruzione di gravidanza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.