Nel giudizio per cassazione è inammissibile la invocazione, quale vizio di insufficiente motivazione, del mancato riscontro, nella sentenza impugnata, di un eventuale «abuso del diritto» nella condotta del contribuente, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia nei precedenti gradi inteso provare la ineffettività di operazioni intercorse tra il contribuente ed altri soggetti (cooperative) che essa assuma fittizi. In tal modo, Il Fisco si limita a contestare il convincimento espresso dal Giudice di merito circa la effettività, materiale e giuridica, delle operazioni commerciali poste in essere tra il contribuente e soggetti terzi, anch’essi giudicati esistenti, esponendo soltanto la propria diversa opinione circa la valenza probatoria degli stessi elementi già valutati in giudizio.
Sulla distinzione tra abuso del diritto e simulazione in una recente sentenza della Corte di Cassazione / BARTOLAZZI MENCHETTI, EDGARDO MARCO. - In: DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA. - ISSN 0012-3447. - STAMPA. - 83:6(2012), pp. 957-996.
Sulla distinzione tra abuso del diritto e simulazione in una recente sentenza della Corte di Cassazione
BARTOLAZZI MENCHETTI, EDGARDO MARCO
2012
Abstract
Nel giudizio per cassazione è inammissibile la invocazione, quale vizio di insufficiente motivazione, del mancato riscontro, nella sentenza impugnata, di un eventuale «abuso del diritto» nella condotta del contribuente, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia nei precedenti gradi inteso provare la ineffettività di operazioni intercorse tra il contribuente ed altri soggetti (cooperative) che essa assuma fittizi. In tal modo, Il Fisco si limita a contestare il convincimento espresso dal Giudice di merito circa la effettività, materiale e giuridica, delle operazioni commerciali poste in essere tra il contribuente e soggetti terzi, anch’essi giudicati esistenti, esponendo soltanto la propria diversa opinione circa la valenza probatoria degli stessi elementi già valutati in giudizio.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.