L'attribuzione di beni al trustee, realizzata nella costituzione di un trust liquidatorio con finalità solutorie, non dà luogo ad una attribuzione patrimoniale gratuita né ad un arricchimento del soggetto gestore. Conseguentemente, lo stesso trasferimento è soggetto ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, e non ad imposta sulle donazioni.
Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza Nota a Comm. Prov. - Lodi sez. II 4 aprile 2011, n. 60 / BARTOLAZZI MENCHETTI, EDGARDO MARCO. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - 2:2(2012), pp. 150-173.
Considerazioni su affidamento di beni al trustee e imposte sui trasferimenti di ricchezza Nota a Comm. Prov. - Lodi sez. II 4 aprile 2011, n. 60
BARTOLAZZI MENCHETTI, EDGARDO MARCO
2012
Abstract
L'attribuzione di beni al trustee, realizzata nella costituzione di un trust liquidatorio con finalità solutorie, non dà luogo ad una attribuzione patrimoniale gratuita né ad un arricchimento del soggetto gestore. Conseguentemente, lo stesso trasferimento è soggetto ad imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa, e non ad imposta sulle donazioni.File allegati a questo prodotto
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