This paper analyzes the decision of the Supreme Court on the adversarial principle on reopening af a case
Il lavoro analizza la pronuncia delle Sezioni unite sotto un triplice profilo: a) il vaglio sull'ammissibilità del giudizio di revisione istaurato dal condannato non presuppone un previo contraddittorio delle parti; tuttavia se il giudice chiede al pubblico ministero di esprimere un parere, allora alla difesa deve essere data la possibilità di replicare: e il diritto di replica è effettivo solo se il giudice informa previamente la parte dell'avvenuto deposito del parere dell'organo d'accusa; b) tale diritto di replica è tutelato dalla previsione di una nullità: il provvedimento di inammissibilità della revisione è nullo se in motivazione si tiene conto delle osservazioni del p.m. non comunicate alla difesa; c) il diritto di replica, tuttavia, riguarda solo il giudizio di ammissibilità per manifesta infondatezza o per esistenza di fatti nuovi che dovrebbero vincere il giudicato e non già le altre cause di inammissibilità.
Necessità di comunicare alla controparte il parere del P.M. sulla ammissibilità della richiesta di revisione / Aprati, Roberta. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 10/2012:(2012), pp. 3325-3228.
Necessità di comunicare alla controparte il parere del P.M. sulla ammissibilità della richiesta di revisione
APRATI, ROBERTA
2012
Abstract
This paper analyzes the decision of the Supreme Court on the adversarial principle on reopening af a caseI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.