SINTESI a) Il diritto all'immagine. Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione è comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione. La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine è un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso. Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può considerarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi è rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati violati i limiti cui il ritrattato aveva subordinato il proprio consenso. d) Ritratti fotografici e responsabilità del fotografo. Il fotografo è titolare del diritto di esclusiva sulla diffusione della propria opera. Per i ritratti fotografici tale diritto concorre con quello all'immagine del soggetto ritrattato. L'autore delle fotografie deve pertanto essere ritenuto responsabile delle conseguenze giuridiche della loro pubblicazione, salvo che egli provi la propria estraneità alla divulgazione delle stesse.

Diritto all'immagine e responsabilità del fotografo / Balti, Alessandro. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 4(2010), pp. 264-270.

Diritto all'immagine e responsabilità del fotografo

BALTI, Alessandro
2010

Abstract

SINTESI a) Il diritto all'immagine. Secondo il combinato disposto degli artt. 10 c.c. e 96 l. dir. aut. il ritratto di una persona non può essere diffuso senza il suo consenso. In assenza di tale autorizzazione la divulgazione è comunque lecita qualora sia giustificata dal verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 97 l. dir. aut. b) Il consenso alla divulgazione. La dichiarazione con cui il ritrattato acconsente alla diffusione della propria immagine è un atto negoziale a forma libera. Si discute se esso sia revocabile e se possa formare oggetto di contratti. c) I limiti al consenso. Con l'espressione del consenso alla divulgazione del proprio ritratto il soggetto effigiato deve circoscrivere l'ambito entro cui la stessa può considerarsi lecita. Il giudice chiamato a verificare se la pubblicazione di alcune fotografie sia stata effettuata nel rispetto del diritto all'immagine di colui che vi è rappresentato dovrà pertanto accertare che non siano stati violati i limiti cui il ritrattato aveva subordinato il proprio consenso. d) Ritratti fotografici e responsabilità del fotografo. Il fotografo è titolare del diritto di esclusiva sulla diffusione della propria opera. Per i ritratti fotografici tale diritto concorre con quello all'immagine del soggetto ritrattato. L'autore delle fotografie deve pertanto essere ritenuto responsabile delle conseguenze giuridiche della loro pubblicazione, salvo che egli provi la propria estraneità alla divulgazione delle stesse.
2010
diritto all'immagine; responsabilità del fotografo
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Diritto all'immagine e responsabilità del fotografo / Balti, Alessandro. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 4(2010), pp. 264-270.
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