SINTESI a) L'annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio. La novella del 1975 ha introdotto, all'ult. co. dell'art. 162 c.c., l'obbligo di annotare le convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio, altrimenti esse «non possono essere opposte ai terzi». La formalità è necessaria anche per il fondo patrimoniale, che integra i presupposti normativi per essere considerato una convenzione matrimoniale. b) La trascrizione del fondo patrimoniale sui registri immobiliari Contestualmente l'art. 2647 c.c. sancisce l'obbligo di trascrivere l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, senza tuttavia specificare l'efficacia da attribuirsi a tale forma pubblicitaria. Si pone quindi il problema di quale tra i due adempimenti, l'annotazione e la trascrizione, renda il fondo patrimoniale opponibile ai terzi, in particolare a quei creditori che potrebbero altrimenti soddisfarsi sul bene vincolato. c) Le posizioni di dottrina e giurisprudenza Nella sentenza de quo, la Cassazione, confermando il proprio orientamento, attribuisce efficacia dichiarativa alla sola annotazione del fondo patrimoniale, degradando la sua trascrizione nei registri immobiliari a forma di mera pubblicità-notizia. Parte della dottrina, tuttavia, solleva dubbi e propone letture diverse. d) Il nuovo art. 2645 ter L'introduzione nel nostro ordinamento del vincolo di destinazione come istituto generale e l'efficacia dichiarativa della sua trascrizione possono fornire elementi ulteriori su cui fondare la risoluzione del nodo interpretativo relativo all'efficacia da attribuire alle forme di pubblicità del fondo patrimoniale. e) L'annotazione è efficace dal momento in cui viene apposta sul registro di matrimonio e non da quello in cui viene richiesta Perché il vincolo sia opponibile ai terzi è necessario che esso risulti conoscibile, venendo altrimenti meno la ragione stessa della pubblicità. Per le annotazioni da compiersi ex art. 162 c.c. non esiste un registro generale d'ordine, simile a quello previsto dall'art. 2678 c.c., che consenta ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza delle convenzioni matrimoniali dal momento in cui ne viene richiesta l'annotazione.
Opponibilità del fondo patrimoniale e annotazione ex art. 162 c.c / Balti, Alessandro. - In: FAMIGLIA, PERSONE E SUCCESSIONI. - ISSN 1825-7941. - STAMPA. - 2(2009), pp. 129-142.
Opponibilità del fondo patrimoniale e annotazione ex art. 162 c.c.
BALTI, Alessandro
2009
Abstract
SINTESI a) L'annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio. La novella del 1975 ha introdotto, all'ult. co. dell'art. 162 c.c., l'obbligo di annotare le convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio, altrimenti esse «non possono essere opposte ai terzi». La formalità è necessaria anche per il fondo patrimoniale, che integra i presupposti normativi per essere considerato una convenzione matrimoniale. b) La trascrizione del fondo patrimoniale sui registri immobiliari Contestualmente l'art. 2647 c.c. sancisce l'obbligo di trascrivere l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, senza tuttavia specificare l'efficacia da attribuirsi a tale forma pubblicitaria. Si pone quindi il problema di quale tra i due adempimenti, l'annotazione e la trascrizione, renda il fondo patrimoniale opponibile ai terzi, in particolare a quei creditori che potrebbero altrimenti soddisfarsi sul bene vincolato. c) Le posizioni di dottrina e giurisprudenza Nella sentenza de quo, la Cassazione, confermando il proprio orientamento, attribuisce efficacia dichiarativa alla sola annotazione del fondo patrimoniale, degradando la sua trascrizione nei registri immobiliari a forma di mera pubblicità-notizia. Parte della dottrina, tuttavia, solleva dubbi e propone letture diverse. d) Il nuovo art. 2645 ter L'introduzione nel nostro ordinamento del vincolo di destinazione come istituto generale e l'efficacia dichiarativa della sua trascrizione possono fornire elementi ulteriori su cui fondare la risoluzione del nodo interpretativo relativo all'efficacia da attribuire alle forme di pubblicità del fondo patrimoniale. e) L'annotazione è efficace dal momento in cui viene apposta sul registro di matrimonio e non da quello in cui viene richiesta Perché il vincolo sia opponibile ai terzi è necessario che esso risulti conoscibile, venendo altrimenti meno la ragione stessa della pubblicità. Per le annotazioni da compiersi ex art. 162 c.c. non esiste un registro generale d'ordine, simile a quello previsto dall'art. 2678 c.c., che consenta ai terzi di venire a conoscenza dell'esistenza delle convenzioni matrimoniali dal momento in cui ne viene richiesta l'annotazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


