Il contributo analizza le implicazioni connesse all’esigenza di una rigida applicazione della regola del pubblico concorso con riferimento alla peculiare figura del segretario comunale emerse, da ultimo, nella sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 2026, n. 83. Con tale decisione la Consulta, sulla scia della precedente sentenza n. 100 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della l. r. Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, n. 15/2025, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., censurando il tentativo del legislatore regionale di attribuire le funzioni di segretario comunale del Comune di Aosta in deroga all’obbligo di iscrizione all’albo regionale dei segretari comunali. Tale tentativo, costituendo una violazione particolarmente grave della regola del pubblico concorso, non è idoneo ad assicurare il delicato equilibrio tra l’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività.
Segretari comunali non iscritti all’albo regionale (nota a Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 83) / Pulizzi, G.F.. - In: IL PIEMONTE DELLE AUTONOMIE. - ISSN 2385-085X. - 2(2026), pp. 1-9.
Segretari comunali non iscritti all’albo regionale (nota a Corte cost., sent. 19 maggio 2026, n. 83)
Gloria Francesca Pulizzi
2026
Abstract
Il contributo analizza le implicazioni connesse all’esigenza di una rigida applicazione della regola del pubblico concorso con riferimento alla peculiare figura del segretario comunale emerse, da ultimo, nella sentenza della Corte costituzionale del 19 maggio 2026, n. 83. Con tale decisione la Consulta, sulla scia della precedente sentenza n. 100 del 2023, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16 della l. r. Valle D’Aosta/Vallée d’Aoste, n. 15/2025, per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., censurando il tentativo del legislatore regionale di attribuire le funzioni di segretario comunale del Comune di Aosta in deroga all’obbligo di iscrizione all’albo regionale dei segretari comunali. Tale tentativo, costituendo una violazione particolarmente grave della regola del pubblico concorso, non è idoneo ad assicurare il delicato equilibrio tra l’autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività.| File | Dimensione | Formato | |
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