Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.
I termini per impugnare l’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione: l’interpretazione restrittiva e sistematica dell’art. 702-quater, comma 1, c.p.c / Marinosci, A.. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - 2023(2023).
I termini per impugnare l’ordinanza conclusiva del rito sommario di cognizione: l’interpretazione restrittiva e sistematica dell’art. 702-quater, comma 1, c.p.c.
Antonio Marinosci
2023
Abstract
Il termine (di trenta giorni) di impugnazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell’art. 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l’ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell’art. 327 c.p.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


