Il contributo si colloca all’interno della nota disputa sulla natura giuridica dei crediti aventi causa dalla crisi coniugale a titolo di mantenimento del coniuge e della prole e con riguardo ai quali l’operatività del divieto legale di compensazione con eventuali controcrediti dell’obbligato passa per il riconoscimento o meno della loro natura alimentare (arg. ex artt. 447, comma 2, e 1246, n. 5, c.c.).
Il credito derivante dall’assegno posto a carico del genitore non collocatario a titolo di contributo per il mantenimento dei figli è suscettibile di compensazione? / Landi, R.. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 2532-9197. - 1-Gennaio-Aprile 2026:(2026), pp. 271-275.
Il credito derivante dall’assegno posto a carico del genitore non collocatario a titolo di contributo per il mantenimento dei figli è suscettibile di compensazione?
Roberta Landi
2026
Abstract
Il contributo si colloca all’interno della nota disputa sulla natura giuridica dei crediti aventi causa dalla crisi coniugale a titolo di mantenimento del coniuge e della prole e con riguardo ai quali l’operatività del divieto legale di compensazione con eventuali controcrediti dell’obbligato passa per il riconoscimento o meno della loro natura alimentare (arg. ex artt. 447, comma 2, e 1246, n. 5, c.c.).| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
R. Landi_Il_credito_2026.pdf
solo gestori archivio
Tipologia:
Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
211.78 kB
Formato
Adobe PDF
|
211.78 kB | Adobe PDF | Contatta l'autore |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


