The preliminary ruling of the European Court of Justice in case C-97/24, delivered on the 1st of August 2025, addresses whether a Member State can be held liable to pay damages under the Francovich doctrine following a breach of directive 2013/33 in the context of a “reception crisis”. This article focuses on two key aspects of the judgment. First, the Court held that failure to provide for the basic needs of applicants constitutes a sufficiently serious breach of the directive for the purposes of the Francovich criteria for State liability, and that this is so even when said breach occurs in a situation where the housing capacity ordinarily available for applicants for international protection are temporarily exhausted due to a mass influx of third country nationals. Secondly, the Court found that, in these circumstances, a Member State may not validly rely on the occurrence of a force majeure situation unless it demonstrates that compliance with the directive was made objectively impossible by the mass influx. In this respect, the Court appears to have embraced the strictest standard available to the assessment of the subjective element of a force majeure defence. A different – and ever stricter – approach can be found in AG Medina’s Opinion. Indeed, the AG found that, in any event, and regardless of whether its was objectively impossible for national authorities to comply with the core obligations stemming from directive 2013/33, a Member State cannot rely on force majeure to avoid liability following a failure to satisfy the basic needs of applicants, because the exhaustion of domestic reception capacities due to a mass influx of third country nationals does not fall within the objective element of force majeure. Overall, both the judgment and the Opinion strenghten the effective judicial protection of applicants for international protection by clearly affirming that failure to safeguard their human dignity will result in Member States’ liability to pay damages even – and especially – in the face of the “crisis” of their reception systems.

Con la sentenza pregiudiziale C-97/24 del 1° agosto 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa sulla responsabilità patrimoniale di uno Stato membro che non abbia soddisfatto le esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale, in violazione della direttiva 2013/33. Il contributo analizza due principali profili di interesse della pronuncia. In primo luogo, la Corte afferma che, anche nel contesto dell’esaurimento delle capacità ricettive interne a seguito di un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi, il mancato soddisfacimento delle esigenze essenziali dei richiedenti costituisce una violazione sufficientemente caratterizzata della direttiva ai fini dell’esperibilità dell’azione risarcitoria ex Francovich. In secondo luogo, la pronuncia chiarisce che, in tale contesto, il parametro applicabile alla valutazione dell’elemento soggettivo della forza maggiore è quello dell’impossibilità oggettiva. A questo proposito, si deve rilevare come tale approccio differisca da quello – ancor più restrittivo – che emerge dalle Conclusioni dell’Avvocato Generale Medina. Infatti, l’Avvocato ha escluso che uno Stato membro possa sottrarsi alla responsabilità derivante dalla violazione in esame invocando la forza maggiore, poiché - a prescindere dall'impossibilità oggettiva dell'adempimento - l’esaurimento delle capacità ricettive di uno Stato membro derivante da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi non può configurare l’elemento oggettivo di tale esimente. Nel complesso, la pronuncia rafforza la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive rientranti nell'ambito applicativo della direttiva 2013/33, sancendo chiaramente che la tutela del nucleo essenziale della dignità umana dei richiedenti protezione internazionale è un obbligo che vincola le autorità nazionali anche, e soprattutto, di fronte alla “crisi” dei loro sistemi di accoglienza.

La tutela risarcitoria dei richiedenti protezione internazionale e la forza maggiore. La sentenza c-97/24 della Corte di giustizia / Pascone, Francesca. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 1/2026(2026), pp. 219-228.

La tutela risarcitoria dei richiedenti protezione internazionale e la forza maggiore. La sentenza c-97/24 della Corte di giustizia

Francesca Pascone
2026

Abstract

The preliminary ruling of the European Court of Justice in case C-97/24, delivered on the 1st of August 2025, addresses whether a Member State can be held liable to pay damages under the Francovich doctrine following a breach of directive 2013/33 in the context of a “reception crisis”. This article focuses on two key aspects of the judgment. First, the Court held that failure to provide for the basic needs of applicants constitutes a sufficiently serious breach of the directive for the purposes of the Francovich criteria for State liability, and that this is so even when said breach occurs in a situation where the housing capacity ordinarily available for applicants for international protection are temporarily exhausted due to a mass influx of third country nationals. Secondly, the Court found that, in these circumstances, a Member State may not validly rely on the occurrence of a force majeure situation unless it demonstrates that compliance with the directive was made objectively impossible by the mass influx. In this respect, the Court appears to have embraced the strictest standard available to the assessment of the subjective element of a force majeure defence. A different – and ever stricter – approach can be found in AG Medina’s Opinion. Indeed, the AG found that, in any event, and regardless of whether its was objectively impossible for national authorities to comply with the core obligations stemming from directive 2013/33, a Member State cannot rely on force majeure to avoid liability following a failure to satisfy the basic needs of applicants, because the exhaustion of domestic reception capacities due to a mass influx of third country nationals does not fall within the objective element of force majeure. Overall, both the judgment and the Opinion strenghten the effective judicial protection of applicants for international protection by clearly affirming that failure to safeguard their human dignity will result in Member States’ liability to pay damages even – and especially – in the face of the “crisis” of their reception systems.
2026
Con la sentenza pregiudiziale C-97/24 del 1° agosto 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è espressa sulla responsabilità patrimoniale di uno Stato membro che non abbia soddisfatto le esigenze essenziali dei richiedenti protezione internazionale, in violazione della direttiva 2013/33. Il contributo analizza due principali profili di interesse della pronuncia. In primo luogo, la Corte afferma che, anche nel contesto dell’esaurimento delle capacità ricettive interne a seguito di un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi, il mancato soddisfacimento delle esigenze essenziali dei richiedenti costituisce una violazione sufficientemente caratterizzata della direttiva ai fini dell’esperibilità dell’azione risarcitoria ex Francovich. In secondo luogo, la pronuncia chiarisce che, in tale contesto, il parametro applicabile alla valutazione dell’elemento soggettivo della forza maggiore è quello dell’impossibilità oggettiva. A questo proposito, si deve rilevare come tale approccio differisca da quello – ancor più restrittivo – che emerge dalle Conclusioni dell’Avvocato Generale Medina. Infatti, l’Avvocato ha escluso che uno Stato membro possa sottrarsi alla responsabilità derivante dalla violazione in esame invocando la forza maggiore, poiché - a prescindere dall'impossibilità oggettiva dell'adempimento - l’esaurimento delle capacità ricettive di uno Stato membro derivante da un afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi non può configurare l’elemento oggettivo di tale esimente. Nel complesso, la pronuncia rafforza la tutela giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive rientranti nell'ambito applicativo della direttiva 2013/33, sancendo chiaramente che la tutela del nucleo essenziale della dignità umana dei richiedenti protezione internazionale è un obbligo che vincola le autorità nazionali anche, e soprattutto, di fronte alla “crisi” dei loro sistemi di accoglienza.
accoglienza; dignità; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Francovich; responsabilità patrimoniale degli Stati membri dell'Unione europea; forza maggiore; crisi; afflusso massiccio
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
La tutela risarcitoria dei richiedenti protezione internazionale e la forza maggiore. La sentenza c-97/24 della Corte di giustizia / Pascone, Francesca. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di Giustizia dell'Unione europea n. 1/2026(2026), pp. 219-228.
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