La prestazione professionale dell’avvocato si fonda sull’intuitus personae e, in particolare, nella fiducia riposta dal cliente nei confronti del proprio legale, tanto in ambito giudiziale, quanto in quello extraprocessuale. Il difensore deve, pertanto, sulla base del mandato conferito in suo favore, eseguire la propria prestazione nel rispetto di specifici doveri. Tra questi, l’obbligo di fedeltà gode di primario rilievo, potendosi manifestare in diverse forme e declinazioni, anche sotto il profilo penalistico. Si pensi, anzitutto, ai generali principi di correttezza e buona fede, che devono costantemente informare la condotta dei contraenti. Tra gli ulteriori doveri previsti ex lege, di primario rilievo è l’obbligo d’informativa ex art. 4, 3° comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui inosservanza, da parte del legale, è causa di annullabilità del contratto di patrocinio, oltre che fonte di risarcimento del danno nei confronti del proprio avvocato.
Avvocato e cliente: tradizione e innovazione - Le declinazioni dell'obbligo di fedeltà dell'avvocato nei confronti del cliente / Malatesta, Florin Costinel. - (2025). ( Avvocato e cliente: tradizione e innovazione Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza, Sala Giustino D'Orazio ).
Avvocato e cliente: tradizione e innovazione - Le declinazioni dell'obbligo di fedeltà dell'avvocato nei confronti del cliente
Florin Costinel Malatesta
2025
Abstract
La prestazione professionale dell’avvocato si fonda sull’intuitus personae e, in particolare, nella fiducia riposta dal cliente nei confronti del proprio legale, tanto in ambito giudiziale, quanto in quello extraprocessuale. Il difensore deve, pertanto, sulla base del mandato conferito in suo favore, eseguire la propria prestazione nel rispetto di specifici doveri. Tra questi, l’obbligo di fedeltà gode di primario rilievo, potendosi manifestare in diverse forme e declinazioni, anche sotto il profilo penalistico. Si pensi, anzitutto, ai generali principi di correttezza e buona fede, che devono costantemente informare la condotta dei contraenti. Tra gli ulteriori doveri previsti ex lege, di primario rilievo è l’obbligo d’informativa ex art. 4, 3° comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, la cui inosservanza, da parte del legale, è causa di annullabilità del contratto di patrocinio, oltre che fonte di risarcimento del danno nei confronti del proprio avvocato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


