L’articolo si occupa di prendere in esame i profili della responsabilità medica, soffermandosi, nello specifico, sul ruolo e le responsabilità dei sanitari che operano in ambito carcerario. Una prima parte della trattazione è incentrata sull’analisi della responsabilità sanitaria, attraverso una lettura critica delle norme contenute negli artt. 6 e 7 della l. n. 24/2017 (legge Gelli-Binaco). Si procede, quindi, ad illustrare il contenuto e gli obiettivi del progetto di riforma elaborato dalla Commissione d’Ippolito. Dopo alcune considerazioni in merito alla tutela del diritto alla salute in carcere e una rapida nota sull’evoluzione normativa che ha visto il passaggio delle funzioni di sanità penitenzia- ria dal Ministero della giustizia al SSN., il contributo si sofferma sulla descrizione del ruolo del personale sanitario all’interno delle strutture detentive, allo scopo di evidenziare le difficoltà di svolgimento dei compiti e le conseguenti responsabilità su di esso gravante, in modo particolare sullo psichiatra, al quale viene attribuita una specifica funzione di controllo e di protezione. Il focus del problema è rappresentato dalle condizioni particolarmente critiche nelle quali i sanitari, in genere, e gli psichiatri, in specie, si trovano a prestare la propria attività all’interno delle mura del carcere. Il sovraffollamento, le scarse condizioni igieniche, l’isolamento affettivo, intese solo come alcune delle innumerevoli problematiche che producono effetti destabilizzanti sui carcerati e che sfocia- no spesso in condotte autolesive o etero lesive, contribuiscono, inesorabilmente, a rendere labili i confini della responsabilità di quanti sono addetti alla cura e alla custodia degli internati. Con il presente lavoro di ricerca si vuole approfondire, attraverso l’analisi della giurisprudenza e della dottrina in materia, alcune delle criticità salienti concernenti la compatibilità delle condizioni di salute con le esigenze detentive, con una particolare attenzione rivolta, soprattutto, alla respon- sabilità del personale sanitario che opera all’interno degli istituti di pena e agli obblighi connessi alla loro posizione di garanzia. Si discute, nello specifico, della delicata questione del bilanciamen- to degli interessi tra indisponibilità del diritto alla vita e libertà di autodeterminarsi, al fine di poter morire dignitosamente, questione risolta, almeno apparentemente, attraverso la condivisibile previsione di un valido consenso. Più sfumata appare, invece, la problematica relativa alla respon- sabilità del medico psichiatra per gli atti autolesivi ed eterolesivi compiuti dal carcerato, stante la complessità della materia. La soluzione prospettata dalla giurisprudenza mediante l’enunciazione del principio di diritto che esclude la responsabilità del medico nel caso in cui questi abbia tenuto una condotta diligente, ricavabile dalle regole cautelari, sembrerebbe convincente solo alla luce di una valutazione ex post, effettuata nel caso concreto, attesa l’imprevedibilità dell’evoluzione delle patologie psichiatriche e delle condotte in cui esse si possono esplicare. Si auspica quindi un intervento del legislatore per delineare, ove possibile, i limiti della responsabilità medico-psichia- trica in carcere, tenuto conto dell’attuale assenza di un quadro normativo coerente che disciplini la materia oggetto di analisi.
TUTELA DELLA SALUTE E PROFILI DI MALPRACTICE MEDICA NELLE CARCERI. IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI SANITARI PENITENZIARI / Crusco, Pierluigi; Morena, Donato. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - (2026).
TUTELA DELLA SALUTE E PROFILI DI MALPRACTICE MEDICA NELLE CARCERI. IL RUOLO DEI PROFESSIONISTI SANITARI PENITENZIARI
Pierluigi Crusco;Donato Morena
2026
Abstract
L’articolo si occupa di prendere in esame i profili della responsabilità medica, soffermandosi, nello specifico, sul ruolo e le responsabilità dei sanitari che operano in ambito carcerario. Una prima parte della trattazione è incentrata sull’analisi della responsabilità sanitaria, attraverso una lettura critica delle norme contenute negli artt. 6 e 7 della l. n. 24/2017 (legge Gelli-Binaco). Si procede, quindi, ad illustrare il contenuto e gli obiettivi del progetto di riforma elaborato dalla Commissione d’Ippolito. Dopo alcune considerazioni in merito alla tutela del diritto alla salute in carcere e una rapida nota sull’evoluzione normativa che ha visto il passaggio delle funzioni di sanità penitenzia- ria dal Ministero della giustizia al SSN., il contributo si sofferma sulla descrizione del ruolo del personale sanitario all’interno delle strutture detentive, allo scopo di evidenziare le difficoltà di svolgimento dei compiti e le conseguenti responsabilità su di esso gravante, in modo particolare sullo psichiatra, al quale viene attribuita una specifica funzione di controllo e di protezione. Il focus del problema è rappresentato dalle condizioni particolarmente critiche nelle quali i sanitari, in genere, e gli psichiatri, in specie, si trovano a prestare la propria attività all’interno delle mura del carcere. Il sovraffollamento, le scarse condizioni igieniche, l’isolamento affettivo, intese solo come alcune delle innumerevoli problematiche che producono effetti destabilizzanti sui carcerati e che sfocia- no spesso in condotte autolesive o etero lesive, contribuiscono, inesorabilmente, a rendere labili i confini della responsabilità di quanti sono addetti alla cura e alla custodia degli internati. Con il presente lavoro di ricerca si vuole approfondire, attraverso l’analisi della giurisprudenza e della dottrina in materia, alcune delle criticità salienti concernenti la compatibilità delle condizioni di salute con le esigenze detentive, con una particolare attenzione rivolta, soprattutto, alla respon- sabilità del personale sanitario che opera all’interno degli istituti di pena e agli obblighi connessi alla loro posizione di garanzia. Si discute, nello specifico, della delicata questione del bilanciamen- to degli interessi tra indisponibilità del diritto alla vita e libertà di autodeterminarsi, al fine di poter morire dignitosamente, questione risolta, almeno apparentemente, attraverso la condivisibile previsione di un valido consenso. Più sfumata appare, invece, la problematica relativa alla respon- sabilità del medico psichiatra per gli atti autolesivi ed eterolesivi compiuti dal carcerato, stante la complessità della materia. La soluzione prospettata dalla giurisprudenza mediante l’enunciazione del principio di diritto che esclude la responsabilità del medico nel caso in cui questi abbia tenuto una condotta diligente, ricavabile dalle regole cautelari, sembrerebbe convincente solo alla luce di una valutazione ex post, effettuata nel caso concreto, attesa l’imprevedibilità dell’evoluzione delle patologie psichiatriche e delle condotte in cui esse si possono esplicare. Si auspica quindi un intervento del legislatore per delineare, ove possibile, i limiti della responsabilità medico-psichia- trica in carcere, tenuto conto dell’attuale assenza di un quadro normativo coerente che disciplini la materia oggetto di analisi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


