La Cassazione è tornata sul tema della possibilità di applicare la scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51, c.p.), sub specie del principio nemo tenetur se detegere in relazione ai delitti di falsità in atti commessi dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui al capo III del libro II, c.p., nella veste dell’art. 476 c.p., ovvero in quella dell’art. 479 c.p. Il pubblico estensore dell’atto non può invocare la scriminante dell’esercizio del diritto per aver attestato il falso al fine di non far emergere la propria penale responsabilità in ordine all’episodio in esso rappresentato.
L’ambito di applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p / Serrani, Alessandro. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - (2014).
L’ambito di applicabilità della scriminante di cui all’art. 51 c.p.
Alessandro Serrani
2014
Abstract
La Cassazione è tornata sul tema della possibilità di applicare la scriminante dell’esercizio del diritto (art. 51, c.p.), sub specie del principio nemo tenetur se detegere in relazione ai delitti di falsità in atti commessi dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui al capo III del libro II, c.p., nella veste dell’art. 476 c.p., ovvero in quella dell’art. 479 c.p. Il pubblico estensore dell’atto non può invocare la scriminante dell’esercizio del diritto per aver attestato il falso al fine di non far emergere la propria penale responsabilità in ordine all’episodio in esso rappresentato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


