In assenza di una specifica disposizione transitoria, nei procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vi gore della L. 9 agosto 2013 n. 94, che ha innalzato il limite di pena previsto dall’art. 280, co. 2, c.p.p. da quattro a cinque anni, si determina la trasformazione di un profilo essenziale di legittimità della misura cautelare tale da produrre effetti favorevoli per il sottoposto ad essa sulla base del l i mite edittale non più vigente.
Osservazioni a prima lettura a Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2013 (ud. 8 ottobre 2013), Staffetta, n. 48462, in tema di successione di leggi nel tempo nella disciplina delle misure cautelari / Serrani, Alessandro. - (2013), pp. 2-3.
Osservazioni a prima lettura a Cass., Sez. VI, 4 dicembre 2013 (ud. 8 ottobre 2013), Staffetta, n. 48462, in tema di successione di leggi nel tempo nella disciplina delle misure cautelari
Alessandro Serrani
2013
Abstract
In assenza di una specifica disposizione transitoria, nei procedimenti cautelari in corso al momento dell’entrata in vi gore della L. 9 agosto 2013 n. 94, che ha innalzato il limite di pena previsto dall’art. 280, co. 2, c.p.p. da quattro a cinque anni, si determina la trasformazione di un profilo essenziale di legittimità della misura cautelare tale da produrre effetti favorevoli per il sottoposto ad essa sulla base del l i mite edittale non più vigente.| File | Dimensione | Formato | |
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