Nel reato di furto, per profitto si intende non solo il lucro, ma pure, in genere, qualunque utilità patrimoniale o non patrimoniale che l’agente si prefissa per sé o per altri dall’impossessamento della cosa sottratta.

Sull'elemento soggettivo del furto / Serrani, Alessandro. - (2013), pp. 3523-3526.

Sull'elemento soggettivo del furto

Alessandro Serrani
2013

Abstract

Nel reato di furto, per profitto si intende non solo il lucro, ma pure, in genere, qualunque utilità patrimoniale o non patrimoniale che l’agente si prefissa per sé o per altri dall’impossessamento della cosa sottratta.
2013
Furto, Elemento soggettivo
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Sull'elemento soggettivo del furto / Serrani, Alessandro. - (2013), pp. 3523-3526.
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