La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. V, 19 dicembre 2024 (data ud. 11 novembre 2024), n. 46992, affronta il tema del delicato rapporto tra accertamenti civili e misure di prevenzione patrimoniali, con particolare riferimento alla rilevanza del giudicato civile in ordine all’esistenza del credito nel contesto del procedimento di verifica del credito ex art. 52 ss. D.lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), tema sul quale un’altra sezione della Suprema Corte aveva poco prima rassegnato conclusioni di segno opposto. Riconoscendo piena efficacia all’accertamento giudiziale civile del credito nel procedimento di prevenzione e affermandone il carattere vincolante per il giudice della confisca, salvo il potere-dovere di questi di accertare la non strumentalità del credito e la buona fede del creditore, la pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento di legittimità che, nonostante i profili di specialità che caratterizzano il procedimento di prevenzione, riconosce come inderogabili i principi fondamentali dell’ordinamento. Il presente contributo, premessi brevi cenni sulla disciplina sulla tutela dei terzi delineata dal Codice Antimafia, muove dalla sentenza in commento per ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, soffermandosi sul contrasto recentemente emerso tra diverse Sezioni della Corte di Cassazione, riflettendo criticamente sugli indirizzi interpretativi esaminati
L’efficacia dell’accertamento civile del credito nell’ambito del procedimento di prevenzione. La tutela degli interessi pubblicistici coinvolti può giustificare il sacrificio del principio dell’intangibilità del giudicato? / Luciano, Davide. - In: IL NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETÀ. - ISSN 2039-6880. - 6(2025), pp. 1135-1160.
L’efficacia dell’accertamento civile del credito nell’ambito del procedimento di prevenzione. La tutela degli interessi pubblicistici coinvolti può giustificare il sacrificio del principio dell’intangibilità del giudicato?
Davide Luciano
2025
Abstract
La sentenza della Corte di cassazione penale, Sez. V, 19 dicembre 2024 (data ud. 11 novembre 2024), n. 46992, affronta il tema del delicato rapporto tra accertamenti civili e misure di prevenzione patrimoniali, con particolare riferimento alla rilevanza del giudicato civile in ordine all’esistenza del credito nel contesto del procedimento di verifica del credito ex art. 52 ss. D.lgs. n. 159/2011 (“Codice Antimafia”), tema sul quale un’altra sezione della Suprema Corte aveva poco prima rassegnato conclusioni di segno opposto. Riconoscendo piena efficacia all’accertamento giudiziale civile del credito nel procedimento di prevenzione e affermandone il carattere vincolante per il giudice della confisca, salvo il potere-dovere di questi di accertare la non strumentalità del credito e la buona fede del creditore, la pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento di legittimità che, nonostante i profili di specialità che caratterizzano il procedimento di prevenzione, riconosce come inderogabili i principi fondamentali dell’ordinamento. Il presente contributo, premessi brevi cenni sulla disciplina sulla tutela dei terzi delineata dal Codice Antimafia, muove dalla sentenza in commento per ripercorrere l’evoluzione giurisprudenziale sul tema, soffermandosi sul contrasto recentemente emerso tra diverse Sezioni della Corte di Cassazione, riflettendo criticamente sugli indirizzi interpretativi esaminati| File | Dimensione | Formato | |
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