La Corte di Cassazione, nell’intento di riportare ad unità gli indirizzi precedentemente espressi in ordine alla tassazione indiretta del trust, ha dettato importanti linee guida con le quali ha escluso che la costituzione di vincoli di destinazione possa essere considerata fattispecie di per sé soggetta ad una nuova imposta, ed ha evidenziato che l’applicazione dell’imposta sulle donazioni come restituita per effetto del D.L. n. 262/2006 richiede necessariamente la sussistenza di un trasferimento effettivo, con arricchimento del destinatario, che avvenga nell’ambito di una liberalità. Conseguentemente, la pronuncia in commento esclude che la dotazione di trust possa subire l’applicazione delle imposte sui trasferimenti, e segnatamente dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, in misura proporzionale, stante il carattere meramente strumentale, ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, della trasmissione del fondo dal disponente al trustee, potendosi a tal fine considerare unicamente l’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari. La decisione pone quindi importanti punti fermi sul tema, ma al contempo lascia aperti spazi di riflessione per la piena comprensione dell’istituto in campo fiscale
Dalla Cassazione una reductio ad unum degli orientamenti sulla tassazione indiretta del trust / Bartolazzi Menchetti, Edgardo Marco. - In: TAX NEWS. - ISSN 2612-5196. - 2(2020), pp. 297-304.
Dalla Cassazione una reductio ad unum degli orientamenti sulla tassazione indiretta del trust
Edgardo Marco Bartolazzi menchettiPrimo
2020
Abstract
La Corte di Cassazione, nell’intento di riportare ad unità gli indirizzi precedentemente espressi in ordine alla tassazione indiretta del trust, ha dettato importanti linee guida con le quali ha escluso che la costituzione di vincoli di destinazione possa essere considerata fattispecie di per sé soggetta ad una nuova imposta, ed ha evidenziato che l’applicazione dell’imposta sulle donazioni come restituita per effetto del D.L. n. 262/2006 richiede necessariamente la sussistenza di un trasferimento effettivo, con arricchimento del destinatario, che avvenga nell’ambito di una liberalità. Conseguentemente, la pronuncia in commento esclude che la dotazione di trust possa subire l’applicazione delle imposte sui trasferimenti, e segnatamente dell’imposta sulle donazioni e delle imposte ipotecarie e catastali, in misura proporzionale, stante il carattere meramente strumentale, ed attuativo degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione, della trasmissione del fondo dal disponente al trustee, potendosi a tal fine considerare unicamente l’eventuale attribuzione finale dei beni ai beneficiari. La decisione pone quindi importanti punti fermi sul tema, ma al contempo lascia aperti spazi di riflessione per la piena comprensione dell’istituto in campo fiscale| File | Dimensione | Formato | |
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