The essay deals with the Constitutional Court judgement, no. 64/2025, which declared unconstitutional the Article 1, paragraph 1, of the Regional Law of Campania no. 16/2024, for violation of the Art. 122, paragraph 1, of the Constitution (since it «substantially excludes the computability of previous mandates with the current one and therefore allows the President of the Region who has already served two consecutive mandates to be re-elected in the next regional elections»). The Author highlights the inconsistencies of this pronouncement with previous case law regarding term limits and considers the regulatory situation in force after the sentence itself (in ordinary Regions and in special Regions too). Finally, some observations concern the possibility that the interpretation of the relationship between fundamental principles and detailed regional legislation on electoral matters could contaminate other areas subject to legislative power shared between the State and the Regions.

Lo scritto muove dalla sentenza n. 64/2025 con cui la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, comma primo, della legge della regione Campania n. 16/2024. In quanto esclude «nella sostanza la compatibilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente di Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alla prossime elezioni regionali», la disposizione legislativa regionale si pone infatti in contrasto con l’art. 2, lett. f), legge n. 165/2004 che impone il limite del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta eletti a suffragio universale e diretto fondamentale, in violazione dell’art. 122, primo comma, Cost. L’Autrice evidenzia i profili di incoerenza della pronuncia con le precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia di term limits e si interroga sugli effetti della sentenza n. 64 rispetto ad altre Regioni ordinarie e ad alcune Regioni ad autonomia speciale (norme approvate da queste ultime costituiranno, a breve, l’oggetto di due giudizi di legittimità costituzionale in via principale). Infine, si prospettano perplessità in relazione all’eventualità che la rilettura offerta del rapporto tra principi fondamentali e normazione regionale di dettaglio in materia elettorale possa contaminare altri ambiti materiali oggetto di potestà legislativa ripartita tra lo Stato e le Regioni.

Il “terzo mandato” del presidente della giunta regionale. Riflessioni su Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2025 / Rinaldi, Eleonora. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 5(2025), pp. 117-133.

Il “terzo mandato” del presidente della giunta regionale. Riflessioni su Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2025

Eleonora Rinaldi
2025

Abstract

The essay deals with the Constitutional Court judgement, no. 64/2025, which declared unconstitutional the Article 1, paragraph 1, of the Regional Law of Campania no. 16/2024, for violation of the Art. 122, paragraph 1, of the Constitution (since it «substantially excludes the computability of previous mandates with the current one and therefore allows the President of the Region who has already served two consecutive mandates to be re-elected in the next regional elections»). The Author highlights the inconsistencies of this pronouncement with previous case law regarding term limits and considers the regulatory situation in force after the sentence itself (in ordinary Regions and in special Regions too). Finally, some observations concern the possibility that the interpretation of the relationship between fundamental principles and detailed regional legislation on electoral matters could contaminate other areas subject to legislative power shared between the State and the Regions.
2025
Lo scritto muove dalla sentenza n. 64/2025 con cui la Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità dell’art. 1, comma primo, della legge della regione Campania n. 16/2024. In quanto esclude «nella sostanza la compatibilità dei mandati pregressi rispetto a quello in corso e quindi consentendo al Presidente di Giunta regionale uscente che ha già svolto due mandati consecutivi di essere rieletto alla prossime elezioni regionali», la disposizione legislativa regionale si pone infatti in contrasto con l’art. 2, lett. f), legge n. 165/2004 che impone il limite del terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta eletti a suffragio universale e diretto fondamentale, in violazione dell’art. 122, primo comma, Cost. L’Autrice evidenzia i profili di incoerenza della pronuncia con le precedenti decisioni della Corte costituzionale in materia di term limits e si interroga sugli effetti della sentenza n. 64 rispetto ad altre Regioni ordinarie e ad alcune Regioni ad autonomia speciale (norme approvate da queste ultime costituiranno, a breve, l’oggetto di due giudizi di legittimità costituzionale in via principale). Infine, si prospettano perplessità in relazione all’eventualità che la rilettura offerta del rapporto tra principi fondamentali e normazione regionale di dettaglio in materia elettorale possa contaminare altri ambiti materiali oggetto di potestà legislativa ripartita tra lo Stato e le Regioni.
passive electorate; term limits, regional government; presidents; sentenza n. 64/2025 della corte costituzionale; art. 1, comma primo, della legge della regione Campania n. 16/2024
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Il “terzo mandato” del presidente della giunta regionale. Riflessioni su Corte costituzionale, sentenza n. 64 del 2025 / Rinaldi, Eleonora. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 5(2025), pp. 117-133.
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