According to the Italian Supreme Court, in securitisation under Law No. 130/1999, the debtor cannot raise off setting objections or counterclaims against the assignee based on the relationship with the assignor; the receivables make up assets separate from those of the assignee, intended solely to satisfy the investors and to pay the costs of the transaction. However, doctrinal guidelines on assignment and asset separation could lead to a diff erent conclusion.

La Corte di cassazione ribadisce che, nella cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130/1999, il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni di compensazione né proporre nei suoi confronti domande riconvenzionali fondate su rapporti intercorsi con il cedente, in quanto i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società cessionaria, e destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ed al pagamento dei costi dell’operazione. Gli orientamenti dottrinali in materia di cessione dei crediti e di separazione patrimoniale potrebbero condurre, tuttavia, a diverse conclusioni.

Appunti sulla tutela del debitore ceduto nella securitisation / Giaquinto, Giuliano. - In: GIUSTIZIA. - ISSN 2784-9422. - 1(2022), pp. 215-247.

Appunti sulla tutela del debitore ceduto nella securitisation

Giaquinto, Giuliano
2022

Abstract

According to the Italian Supreme Court, in securitisation under Law No. 130/1999, the debtor cannot raise off setting objections or counterclaims against the assignee based on the relationship with the assignor; the receivables make up assets separate from those of the assignee, intended solely to satisfy the investors and to pay the costs of the transaction. However, doctrinal guidelines on assignment and asset separation could lead to a diff erent conclusion.
2022
La Corte di cassazione ribadisce che, nella cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130/1999, il debitore ceduto non può opporre al cessionario eccezioni di compensazione né proporre nei suoi confronti domande riconvenzionali fondate su rapporti intercorsi con il cedente, in quanto i crediti oggetto di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato da quello della società cessionaria, e destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti ed al pagamento dei costi dell’operazione. Gli orientamenti dottrinali in materia di cessione dei crediti e di separazione patrimoniale potrebbero condurre, tuttavia, a diverse conclusioni.
cartolarizzazione; cessione del credito; eccezioni ed azioni proponibili dal debitore ceduto; patrimonio separato; ex l. n. 130/1999; cass. civ., sez. III, 2 maggio 2022, n. 13735
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Appunti sulla tutela del debitore ceduto nella securitisation / Giaquinto, Giuliano. - In: GIUSTIZIA. - ISSN 2784-9422. - 1(2022), pp. 215-247.
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Giaquinto_Appunti_2022.pdf.pdf

accesso aperto

Note: "copertina", "indice", "articolo principale"
Tipologia: Versione editoriale (versione pubblicata con il layout dell'editore)
Licenza: Creative commons
Dimensione 929.14 kB
Formato Adobe PDF
929.14 kB Adobe PDF

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1732706
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact