Alla luce di un costante orientamento della Corte, il concorso pubblico e` stato riconosciuto come la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione. La Corte ha ritenuto inoltre che tale regola possa essere derogata soltanto in presenza di particolari situazioni giustificatrici, discrezionalmente, entro il limite della necessita ` di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalita` comporta una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. La Corte ha avuto modo altresı` di sottolineare che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi. Di conseguenza, se nulla puo` obiettarsi in ordine all’esigenza dell’aumento di organico disposto dall’art. 1 della impugnata legge della regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ciaccio Pugliese’’ di Catanzaro»), deve tuttavia ritenersi che la riserva concorsuale integrale a favore dei «borsisti», prevista dall’art. 2 sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.
Concorsi interni e cittadini esteri. La difficile coabitazione fra istituti di reclutamento e carriera / Battini, S. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - 6(2004), pp. 611-617.
Concorsi interni e cittadini esteri. La difficile coabitazione fra istituti di reclutamento e carriera
BATTINI S
2004
Abstract
Alla luce di un costante orientamento della Corte, il concorso pubblico e` stato riconosciuto come la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell’amministrazione. La Corte ha ritenuto inoltre che tale regola possa essere derogata soltanto in presenza di particolari situazioni giustificatrici, discrezionalmente, entro il limite della necessita ` di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalita` comporta una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. La Corte ha avuto modo altresı` di sottolineare che la regola del pubblico concorso possa dirsi pienamente rispettata solo quando le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi. Di conseguenza, se nulla puo` obiettarsi in ordine all’esigenza dell’aumento di organico disposto dall’art. 1 della impugnata legge della regione Calabria 8 gennaio 2002, n. 4 (Definizione del rapporto precario del personale operante presso il Centro «Ricerca applicata in Oncologia e Farmacia Tossicologica dell’Azienda Ospedaliera ‘‘Ciaccio Pugliese’’ di Catanzaro»), deve tuttavia ritenersi che la riserva concorsuale integrale a favore dei «borsisti», prevista dall’art. 2 sia irragionevole e renda, per questa parte, la scelta legislativa regionale lesiva dei parametri costituzionali di cui agli artt. 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma, della Costituzione.File | Dimensione | Formato | |
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