Le innovazioni di cui all’art. 69 della legge n. 69 del 2009 hanno accresciuto la forza della tutela offerta ai soggetti dell’ordinamento dal rimedio del ricorso straordinario, ma non ne abbiano mutato la essenziale natura di rimedio amministrativo. Non vi è stata una riforma legislativa generale che abbia inteso revisionare la natura dell’istituto, ma soltanto alcune disposizioni la cui ratio è stata quella di accrescere l’effettività della tutela offerta dal ricorso straordinario aumentando le garanzie e la possibilità di difesa a beneficio delle parti, mantenendo la peculiare, sperimentata natura e struttura di rimedio giustiziale amministrativo. Tale rimedio, che si aggiunge alla tutela giurisdizionale e costituisce anche mezzo di deflazione del contenzioso amministrativo, che i costituenti vollero mantenere con la previsione del primo comma dell’art. 100, ha mantenuto la sua originaria natura e peculiarità di rimedio amministrativo, al quale le recenti innovazioni legislative hanno attribuito una maggiore forza.
Aggiornamenti sul ricorso straordinario al Capo dello Stato. L'ircocervo esiste (e gode anche discreta salute) / Battini, S. - In: GIORNALE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1591-559X. - 12:(2014), pp. 1176-1188.
Aggiornamenti sul ricorso straordinario al Capo dello Stato. L'ircocervo esiste (e gode anche discreta salute)
Battini S
2014
Abstract
Le innovazioni di cui all’art. 69 della legge n. 69 del 2009 hanno accresciuto la forza della tutela offerta ai soggetti dell’ordinamento dal rimedio del ricorso straordinario, ma non ne abbiano mutato la essenziale natura di rimedio amministrativo. Non vi è stata una riforma legislativa generale che abbia inteso revisionare la natura dell’istituto, ma soltanto alcune disposizioni la cui ratio è stata quella di accrescere l’effettività della tutela offerta dal ricorso straordinario aumentando le garanzie e la possibilità di difesa a beneficio delle parti, mantenendo la peculiare, sperimentata natura e struttura di rimedio giustiziale amministrativo. Tale rimedio, che si aggiunge alla tutela giurisdizionale e costituisce anche mezzo di deflazione del contenzioso amministrativo, che i costituenti vollero mantenere con la previsione del primo comma dell’art. 100, ha mantenuto la sua originaria natura e peculiarità di rimedio amministrativo, al quale le recenti innovazioni legislative hanno attribuito una maggiore forza.File | Dimensione | Formato | |
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