La nota commenta la sentenza 153 del 2024 la Corte Costituzionale che si è pronunciata parzialmente contro la legge regionale della Liguria (n. 20 del 23/12/2023) impugnata dal Consiglio dei ministri, laddove prevedeva, all’articolo 47, comma 1, che “In via transitoria, fino all’anno 2025, anche al fine di migliorare l’integrazione tra le strutture facenti parte del sistema sanitario pubblico allargato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale possono operare i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria”. I dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non possono operare nelle strutture sanitarie private accreditate, neanche parzialmente e anche se l’obiettivo è abbattere le liste d’attesa. Per la Consulta si tratta, infatti, di una previsione illegittima, in quanto si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute, vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Tale divieto, stabilito dall’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007 e ripetutamente affermato dal legislatore statale negli anni, il legislatore “ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico”, evitando che “potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture» accreditate, con il “pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria” della rete sanitaria pubblica, che queste ultime svolgono.
I dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale non possono svolgere attività intramoenia presso strutture privata accreditate / Lanfranco, Davide. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - nr.1 del 2024(2024), pp. 193-194.
I dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale non possono svolgere attività intramoenia presso strutture privata accreditate
Davide Lanfranco
2024
Abstract
La nota commenta la sentenza 153 del 2024 la Corte Costituzionale che si è pronunciata parzialmente contro la legge regionale della Liguria (n. 20 del 23/12/2023) impugnata dal Consiglio dei ministri, laddove prevedeva, all’articolo 47, comma 1, che “In via transitoria, fino all’anno 2025, anche al fine di migliorare l’integrazione tra le strutture facenti parte del sistema sanitario pubblico allargato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale), nelle strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale possono operare i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria”. I dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che abbiano optato per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria non possono operare nelle strutture sanitarie private accreditate, neanche parzialmente e anche se l’obiettivo è abbattere le liste d’attesa. Per la Consulta si tratta, infatti, di una previsione illegittima, in quanto si pone in contrasto con un principio fondamentale in materia di tutela della salute, vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN e ai quali è dunque consentito svolgere attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’ALPI presso strutture sanitarie private accreditate. Tale divieto, stabilito dall’art. 1, comma 4, della legge n. 120 del 2007 e ripetutamente affermato dal legislatore statale negli anni, il legislatore “ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico”, evitando che “potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture» accreditate, con il “pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria” della rete sanitaria pubblica, che queste ultime svolgono.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.