Il 4 ottobre 2024 la CGUE ha adottato una significativa decisione nella causa C406/22, interpretando per la prima volta nel merito le disposizioni della Direttiva 2013/32/UE e del suo Allegato I circa la definizione di Paese di origine sicuro. La sentenza ha chiarito importanti profili in relazione alla designazione di un Paese di origine come “sicuro” nel diritto dell’Unione europea ed ha avuto considerevoli conseguenze anche nel diritto interno. In ottemperanza dell’obbligo di recepimento del diritto dell’UE, difatti, nell’ordinamento italiano tale pronuncia ha svolto un ruolo di primo rilievo, configurandosi come un ostacolo all’implementazione del Protocollo di intesa in materia migratoria tra Italia ed Albania del novembre 2023. Il contributo, quindi, prende le mosse dall’analisi della sentenza come volano di riflessione sulla crucialità del concetto di Paese sicuro nel diritto UE, per poi esaminare il ruolo della stessa nel contesto giuridico italiano. In particolar modo, si sostiene che la decisione in esame abbia comportato un cambio di paradigma nella consueta dialettica che si instaura tra l’esternalizzazione dei flussi migratori e i safe country concepts, come dimostra il caso italo-albanese.
Il Concetto di "Paese sicuro" nel diritto dell'Unione europea: la sentenza della CGUE nella causa C-406/22 come ostacolo al paradigma di esternalizzazione? Il caso italiano / Belardo, Elisabetta. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - (2024), pp. 1019-1032.
Il Concetto di "Paese sicuro" nel diritto dell'Unione europea: la sentenza della CGUE nella causa C-406/22 come ostacolo al paradigma di esternalizzazione? Il caso italiano
Elisabetta Belardo
2024
Abstract
Il 4 ottobre 2024 la CGUE ha adottato una significativa decisione nella causa C406/22, interpretando per la prima volta nel merito le disposizioni della Direttiva 2013/32/UE e del suo Allegato I circa la definizione di Paese di origine sicuro. La sentenza ha chiarito importanti profili in relazione alla designazione di un Paese di origine come “sicuro” nel diritto dell’Unione europea ed ha avuto considerevoli conseguenze anche nel diritto interno. In ottemperanza dell’obbligo di recepimento del diritto dell’UE, difatti, nell’ordinamento italiano tale pronuncia ha svolto un ruolo di primo rilievo, configurandosi come un ostacolo all’implementazione del Protocollo di intesa in materia migratoria tra Italia ed Albania del novembre 2023. Il contributo, quindi, prende le mosse dall’analisi della sentenza come volano di riflessione sulla crucialità del concetto di Paese sicuro nel diritto UE, per poi esaminare il ruolo della stessa nel contesto giuridico italiano. In particolar modo, si sostiene che la decisione in esame abbia comportato un cambio di paradigma nella consueta dialettica che si instaura tra l’esternalizzazione dei flussi migratori e i safe country concepts, come dimostra il caso italo-albanese.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.