Il Consiglio di Stato (sezione IV, 30 aprile 2024, n. 3945), nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento promosso da alcune associazioni ambientaliste ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha condannato la Regione Lazio e l’Ente Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico, ad adottare mi- sure “attive” e “anticicliche” finalizzate a contrastare la situazione di conclamato degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico. Nonostante le amministrazioni intimate avessero formalmente ri- sposto all’istanza avanzata dalle associazioni ambientalisti, evidenziando una serie di azioni poste in essere nel corso del tempo, il giudice ammini- strativo ha rilevato il sostanziale inadempimento agli specifici obblighi deri- vanti dalla Direttiva Habitat, la quale, all’art. 6 par. 2, impone agli Stati mem- bri di adottare tutte le «opportune misure» per garantire che non si verifi- chi, o si interrompa, un «degrado» o una «perturbazione» significativi, onde evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie.
Giudici amministrativi a presidio dell’effettiva protezione ambientale / Moliterni, Alfredo. - In: GUIDA AL DIRITTO. IL SOLE 24 ORE. - ISSN 1590-0282. - 23/2024(2024), pp. 93-97.
Giudici amministrativi a presidio dell’effettiva protezione ambientale
Alfredo Moliterni
2024
Abstract
Il Consiglio di Stato (sezione IV, 30 aprile 2024, n. 3945), nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento promosso da alcune associazioni ambientaliste ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha condannato la Regione Lazio e l’Ente Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico, ad adottare mi- sure “attive” e “anticicliche” finalizzate a contrastare la situazione di conclamato degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico. Nonostante le amministrazioni intimate avessero formalmente ri- sposto all’istanza avanzata dalle associazioni ambientalisti, evidenziando una serie di azioni poste in essere nel corso del tempo, il giudice ammini- strativo ha rilevato il sostanziale inadempimento agli specifici obblighi deri- vanti dalla Direttiva Habitat, la quale, all’art. 6 par. 2, impone agli Stati mem- bri di adottare tutte le «opportune misure» per garantire che non si verifi- chi, o si interrompa, un «degrado» o una «perturbazione» significativi, onde evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie.File | Dimensione | Formato | |
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