La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 4 giugno 2024, si è pronunciata sulle norme che prevedono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali, a coloro i quali, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi analoghi presso enti della medesima natura. Accogliendo le questioni di costituzionalità, la Consulta, con la pronuncia de qua, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , nella parte in cui vietano di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale). Pertanto, la pronuncia in esame è di estrema rilevanza avendo ripercussioni pratiche nel “macrocosmo” degli enti locali e delle società partecipate dagli enti stessi.
Nota a Corte costituzionale, 4 giugno 2024, n. 98. La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità del divieto di conferimento di nuovi incarichi di amministratore di società partecipate a chi abbia già ricoperto, nell’anno precedente, incarichi analoghi / Briganti, Gianluca. - In: RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DEI COMUNI. - ISSN 2974-9115. - 2(2024), pp. 197-203.
Nota a Corte costituzionale, 4 giugno 2024, n. 98. La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità del divieto di conferimento di nuovi incarichi di amministratore di società partecipate a chi abbia già ricoperto, nell’anno precedente, incarichi analoghi
Gianluca Briganti
Primo
Writing – Original Draft Preparation
2024
Abstract
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 98 del 4 giugno 2024, si è pronunciata sulle norme che prevedono il divieto di conferire incarichi di amministratore di enti privati, sottoposti a controllo pubblico da parte degli enti locali, a coloro i quali, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi analoghi presso enti della medesima natura. Accogliendo le questioni di costituzionalità, la Consulta, con la pronuncia de qua, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera f), e 7, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 , nella parte in cui vietano di conferire l’incarico di amministratore di ente di diritto privato – che si trovi sottoposto a controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione – in favore di coloro che, nell’anno precedente, abbiano ricoperto la carica di presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato controllati da amministrazioni locali (provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale). Pertanto, la pronuncia in esame è di estrema rilevanza avendo ripercussioni pratiche nel “macrocosmo” degli enti locali e delle società partecipate dagli enti stessi.File | Dimensione | Formato | |
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