Il contributo analizza una recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., lo scioglimento automatico dell’unione civile tra soggetti dello stesso sesso a seguito di vicenda di mutamento di sesso, anche quando gli interessati esprimono la volontà di mantenere un vincolo giuridico tra loro e di dare vita, senza soluzione di continuità, a un’unione matrimoniale a carattere eterosessuale. La fattispecie è per certi versi analoga a quella del c.d. divorzio imposto, cui fu posto rimedio prima con sentenza della Corte, poi con disciplina legislativa, anche se per la Consulta restano differenze importanti. Per quella circostanza, infatti, oggi la legge riconosce ai membri della coppia la facoltà di trasformare direttamente il matrimonio in unione civile in caso di mutamento di sesso di uno di essi. Nel nostro caso invece, la Corte, pur dichiarando illegittimo l’automatico scioglimento dell’unione civile in caso di volontà contraria della coppia, ne rifiuta la semplice possibilità di conversione diretta in matrimonio, che equivarrebbe a creare un nuovo modo di contrarre il vincolo matrimoniale; opta invece, con soluzione in parte creativa, per la sospensione dello scioglimento dell’unione fino alla celebrazione del matrimonio stesso. Alla base del ragionamento della Corte sta la differenza tra l’unione civile e l’istituto matrimoniale, del quale vengono preservati i tratti caratteristici, tra cui, fra l’altro, le modalità di contrazione del vincolo. La sentenza offre inoltre interessanti spunti di riflessione attorno all’evoluzione dei modelli decisionali della Corte, che nel caso pone in essere una decisione additiva non “a rime obbligate”.
L'illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico dell'unione civile a seguito del mutamento di sesso. Nota a Corte cost. sentenza n. 66 del 2024 / Mezzanotte, Paolo. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 5(2024), pp. 1-18.
L'illegittimità costituzionale dello scioglimento automatico dell'unione civile a seguito del mutamento di sesso. Nota a Corte cost. sentenza n. 66 del 2024
Paolo Mezzanotte
2024
Abstract
Il contributo analizza una recente sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., lo scioglimento automatico dell’unione civile tra soggetti dello stesso sesso a seguito di vicenda di mutamento di sesso, anche quando gli interessati esprimono la volontà di mantenere un vincolo giuridico tra loro e di dare vita, senza soluzione di continuità, a un’unione matrimoniale a carattere eterosessuale. La fattispecie è per certi versi analoga a quella del c.d. divorzio imposto, cui fu posto rimedio prima con sentenza della Corte, poi con disciplina legislativa, anche se per la Consulta restano differenze importanti. Per quella circostanza, infatti, oggi la legge riconosce ai membri della coppia la facoltà di trasformare direttamente il matrimonio in unione civile in caso di mutamento di sesso di uno di essi. Nel nostro caso invece, la Corte, pur dichiarando illegittimo l’automatico scioglimento dell’unione civile in caso di volontà contraria della coppia, ne rifiuta la semplice possibilità di conversione diretta in matrimonio, che equivarrebbe a creare un nuovo modo di contrarre il vincolo matrimoniale; opta invece, con soluzione in parte creativa, per la sospensione dello scioglimento dell’unione fino alla celebrazione del matrimonio stesso. Alla base del ragionamento della Corte sta la differenza tra l’unione civile e l’istituto matrimoniale, del quale vengono preservati i tratti caratteristici, tra cui, fra l’altro, le modalità di contrazione del vincolo. La sentenza offre inoltre interessanti spunti di riflessione attorno all’evoluzione dei modelli decisionali della Corte, che nel caso pone in essere una decisione additiva non “a rime obbligate”.File | Dimensione | Formato | |
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