Il contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-491/21, in cui il giudice dell’Unione ha stabilito che il rifiuto da parte delle autorità amministrative di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino una carta d’identità quale documento valido per l’espatrio, in aggiunta al passaporto, per il solo motivo che il ricorrente è domiciliato in un altro Stato membro, viola il diritto dell’Unione. Si tratta di uno dei rari esempi in cui la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione relativa al rilascio delle carte d'identità, una competenza esclusiva degli Stati membri. La pronuncia rappresenta inoltre un nuovo e recente esempio della giurisprudenza consolidata della Corte in merito alla possibilità per i cittadini dell'Unione di far valere i propri diritti derivanti dagli artt. 20 e 21(1) TFUE, anche nei confronti del proprio Stato. Più in generale, la sentenza di cui si discute consolida la giurisprudenza evolutiva della Corte circa la portata del diritto alla libera circolazione e soggiorno ex art. 21 del TFUE e l’interpretazione fundamental rights oriented delle relative disposizioni, certificandone la permeabilità ai principi della Carta dei diritti fondamentali. Una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone, infatti, può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, di cui la Corte garantisce il rispetto.

Per la Corte di giustizia il domicilio all'estero non può costituire ostacolo all'esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione / Pigna, Luigi. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - 3(2024), pp. 544-548.

Per la Corte di giustizia il domicilio all'estero non può costituire ostacolo all'esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione

Luigi Pigna
2024

Abstract

Il contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-491/21, in cui il giudice dell’Unione ha stabilito che il rifiuto da parte delle autorità amministrative di uno Stato membro di rilasciare a un proprio cittadino una carta d’identità quale documento valido per l’espatrio, in aggiunta al passaporto, per il solo motivo che il ricorrente è domiciliato in un altro Stato membro, viola il diritto dell’Unione. Si tratta di uno dei rari esempi in cui la Corte di giustizia si è pronunciata su una questione relativa al rilascio delle carte d'identità, una competenza esclusiva degli Stati membri. La pronuncia rappresenta inoltre un nuovo e recente esempio della giurisprudenza consolidata della Corte in merito alla possibilità per i cittadini dell'Unione di far valere i propri diritti derivanti dagli artt. 20 e 21(1) TFUE, anche nei confronti del proprio Stato. Più in generale, la sentenza di cui si discute consolida la giurisprudenza evolutiva della Corte circa la portata del diritto alla libera circolazione e soggiorno ex art. 21 del TFUE e l’interpretazione fundamental rights oriented delle relative disposizioni, certificandone la permeabilità ai principi della Carta dei diritti fondamentali. Una misura nazionale idonea ad ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone, infatti, può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta, di cui la Corte garantisce il rispetto.
2024
cittadinanza dell'Unione; libertà di circolazione e soggiorno; domicilio; documenti d'identità; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Per la Corte di giustizia il domicilio all'estero non può costituire ostacolo all'esercizio dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione / Pigna, Luigi. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - 3(2024), pp. 544-548.
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