Con la sent. n. 18325/2019 la Sez. III della S.C. torna a pronunciarsi sulla opponibilità del giudicato di condanna (ottenuto nei confronti del solo danneggiante) alla compagnia assicurativa che non ha preso parte al relativo giudizio, e opta per la soluzione che valorizza l’impiego del giudicato inter alios come mera prova documentale, escludendo invece la percorribilità della via della efficacia riflessa. La nota ragiona sulla qualificazione di obbligazione solidale “atipica” che ormai pacificamente la giurisprudenza attribuisce alla posizione dell’assicurazione in r.c. auto (e che comporterebbe l’applicazione dell’art. 1306 c.c.), nonché sulle caratteristiche peculiari di una fattispecie che trova le proprie ragioni costitutive, da un lato, nell’illecito del danneggiante/assicurato e, dall’altro, nella legge e nel contratto di assicurazione. Tali peculiarità inducono a non trascurare la funzione dell’assicurazione r.c.a. obbligatoria, il cui “buon fine” è pur sempre quello di garantire il pronto ristoro del pregiudizio cagionato dal soggetto assicurato, anche al di là di eventuali cause di inefficacia o invalidità del contratto di assicurazione (che non possono essere opposte al terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 144, comma 2, c. ass.). Non si può escludere, allora, che la valorizzazione del giudicato tra danneggiante e danneggiato come semplice prova documentale liberamente valutabile nel secondo giudizio (instaurato nei confronti dell’assicurazione) rischi di pregiudicare la realizzazione di questa finalità di garanzia forte ed effettiva della pronta soddisfazione della parte danneggiata, impregiudicati gli strumenti successivi di riequilibrio degli spostamenti patrimoniali eventualmente non giustificati.
Note a margine di una pronuncia del giudice di legittimità in materia di solidarietà passiva “atipica” (nell’assicurazione r.c. auto) e di efficacia riflessa del giudicato / Barone, Sara; Bufano, Emilio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - (2020), pp. 671-685.
Note a margine di una pronuncia del giudice di legittimità in materia di solidarietà passiva “atipica” (nell’assicurazione r.c. auto) e di efficacia riflessa del giudicato
sara barone;
2020
Abstract
Con la sent. n. 18325/2019 la Sez. III della S.C. torna a pronunciarsi sulla opponibilità del giudicato di condanna (ottenuto nei confronti del solo danneggiante) alla compagnia assicurativa che non ha preso parte al relativo giudizio, e opta per la soluzione che valorizza l’impiego del giudicato inter alios come mera prova documentale, escludendo invece la percorribilità della via della efficacia riflessa. La nota ragiona sulla qualificazione di obbligazione solidale “atipica” che ormai pacificamente la giurisprudenza attribuisce alla posizione dell’assicurazione in r.c. auto (e che comporterebbe l’applicazione dell’art. 1306 c.c.), nonché sulle caratteristiche peculiari di una fattispecie che trova le proprie ragioni costitutive, da un lato, nell’illecito del danneggiante/assicurato e, dall’altro, nella legge e nel contratto di assicurazione. Tali peculiarità inducono a non trascurare la funzione dell’assicurazione r.c.a. obbligatoria, il cui “buon fine” è pur sempre quello di garantire il pronto ristoro del pregiudizio cagionato dal soggetto assicurato, anche al di là di eventuali cause di inefficacia o invalidità del contratto di assicurazione (che non possono essere opposte al terzo danneggiato, ai sensi dell’art. 144, comma 2, c. ass.). Non si può escludere, allora, che la valorizzazione del giudicato tra danneggiante e danneggiato come semplice prova documentale liberamente valutabile nel secondo giudizio (instaurato nei confronti dell’assicurazione) rischi di pregiudicare la realizzazione di questa finalità di garanzia forte ed effettiva della pronta soddisfazione della parte danneggiata, impregiudicati gli strumenti successivi di riequilibrio degli spostamenti patrimoniali eventualmente non giustificati.File | Dimensione | Formato | |
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