Le Sezioni unite si pronunciano sulla eccezione di prescrizione presuntiva, con particolare riguardo al caso in cui la stessa sia sollevata dal curatore fallimentare nell’ambito del giudizio di accertamento del passivo, interrogandosi, poi, sulla possibilità che al curatore venga deferito giuramento decisorio, quale unico mezzo di prova contraria disponibile al creditore per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione. Dopo aver risposto affermativamente a tale primo quesito, e chiarito che si tratterebbe di un giuramento de scientia piuttosto che de veritate, la sentenza annotata stabilisce, condivisibilmente, che la dichiarazione di non conoscere resa dal curatore in quella sede equivale a mancato giuramento, respingendo, dunque, l’opposto e finora prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960, 2º comma, c.p.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non essere a conoscenza dell’avvenuta estinzione del debito al giuramento prestato.
Chi eccepisce giuri. Se non sa e non può sapere, si astenga dall’eccezione / Barone, Sara. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - (2024), pp. 308-312.
Chi eccepisce giuri. Se non sa e non può sapere, si astenga dall’eccezione
Sara Barone
2024
Abstract
Le Sezioni unite si pronunciano sulla eccezione di prescrizione presuntiva, con particolare riguardo al caso in cui la stessa sia sollevata dal curatore fallimentare nell’ambito del giudizio di accertamento del passivo, interrogandosi, poi, sulla possibilità che al curatore venga deferito giuramento decisorio, quale unico mezzo di prova contraria disponibile al creditore per superare la presunzione di estinzione dell’obbligazione. Dopo aver risposto affermativamente a tale primo quesito, e chiarito che si tratterebbe di un giuramento de scientia piuttosto che de veritate, la sentenza annotata stabilisce, condivisibilmente, che la dichiarazione di non conoscere resa dal curatore in quella sede equivale a mancato giuramento, respingendo, dunque, l’opposto e finora prevalente orientamento che interpretava l’art. 2960, 2º comma, c.p.c. nel senso di assimilare la dichiarazione di non essere a conoscenza dell’avvenuta estinzione del debito al giuramento prestato.File | Dimensione | Formato | |
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