L'autore interpreta e commenta in senso critico la sentenza della Corte di cassazione; sezione I, ordinanza del 10 ottobre 2023, n. 28365 che ha affermato il principio secondo cui Il negozio concluso per attribuire una posizione individuale di vantaggio a uno dei partecipanti a una futura procedura competitiva è nullo per illiceità della causa, perché contrasta con il principio (di ordine pubblico economico e consacrato in norme di carattere imperativo espressive delle basilari regole di correttezza che devono necessariamente governare le relazioni di mercato) desumibile dall’art. 107, l. fall., di necessaria garanzia dell’uguaglianza e della parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti a una gara volta alla liquidazione di un bene nell’ambito di una procedura concorsuale; di conseguenza, chiunque ha interesse a far valere una nullità negoziale che derivi dalla violazione di tale principio fondante le procedure competitive di liquidazione dell’attivo concorsuale, domandando la sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108 l. fall.
L’interesse nel concorso e nella vendita forzata / Propris, De. - In: RASSEGNA DELL'ESECUZIONE FORZATA. - ISSN 2704-582X. - (2024), pp. 196-215.
L’interesse nel concorso e nella vendita forzata
De Propris
2024
Abstract
L'autore interpreta e commenta in senso critico la sentenza della Corte di cassazione; sezione I, ordinanza del 10 ottobre 2023, n. 28365 che ha affermato il principio secondo cui Il negozio concluso per attribuire una posizione individuale di vantaggio a uno dei partecipanti a una futura procedura competitiva è nullo per illiceità della causa, perché contrasta con il principio (di ordine pubblico economico e consacrato in norme di carattere imperativo espressive delle basilari regole di correttezza che devono necessariamente governare le relazioni di mercato) desumibile dall’art. 107, l. fall., di necessaria garanzia dell’uguaglianza e della parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti a una gara volta alla liquidazione di un bene nell’ambito di una procedura concorsuale; di conseguenza, chiunque ha interesse a far valere una nullità negoziale che derivi dalla violazione di tale principio fondante le procedure competitive di liquidazione dell’attivo concorsuale, domandando la sospensione delle operazioni di vendita ai sensi dell’art. 108 l. fall.File | Dimensione | Formato | |
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