After discussing the criteria for exhaustive jurisdiction provided for in Regulation (EU) No. 1215/2012 in the field of insurance, the contribution focuses on the strict limits placed on the autonomy of the parties in their choice of forum, in this disciplinary area. In doing so, it analyses the combined provisions of Articles 15.5 and 16.5 of the Brussels I bis Regulation, with particular regard to a clause derogating from jurisdiction inserted in an hull insurance contract, concerning a pleasure craft not used for commercial purposes.

Il contributo dopo, aver trattato dei criteri di competenza esaustiva contemplati nel Reg. (UE) n. 1215/2012 in materia di assicurazioni, si sofferma sui rigidi limiti posti all’autonomia delle parti nella scelta del foro, in tale ambito disciplinare. Così facendo, esso provvede ad analizzare il combinato disposto degli art. 15.5 e 16.5 del Regolamento Bruxelles I bis, con particolare riguardo ad clausola di deroga alla giurisdizione inserita in un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni, concernente un’unità da diporto impiegata per fini non commerciali

La clausola attributiva della competenza in un contratto di assicurazione corpi relativo ad un’unità da diporto, utilizzata per fini non commerciali / Bocchese, D.. - In: DPCE ONLINE. - ISSN 2037-6677. - 62:1(2024), pp. 587-596.

La clausola attributiva della competenza in un contratto di assicurazione corpi relativo ad un’unità da diporto, utilizzata per fini non commerciali

Bocchese, D.
2024

Abstract

After discussing the criteria for exhaustive jurisdiction provided for in Regulation (EU) No. 1215/2012 in the field of insurance, the contribution focuses on the strict limits placed on the autonomy of the parties in their choice of forum, in this disciplinary area. In doing so, it analyses the combined provisions of Articles 15.5 and 16.5 of the Brussels I bis Regulation, with particular regard to a clause derogating from jurisdiction inserted in an hull insurance contract, concerning a pleasure craft not used for commercial purposes.
2024
Il contributo dopo, aver trattato dei criteri di competenza esaustiva contemplati nel Reg. (UE) n. 1215/2012 in materia di assicurazioni, si sofferma sui rigidi limiti posti all’autonomia delle parti nella scelta del foro, in tale ambito disciplinare. Così facendo, esso provvede ad analizzare il combinato disposto degli art. 15.5 e 16.5 del Regolamento Bruxelles I bis, con particolare riguardo ad clausola di deroga alla giurisdizione inserita in un contratto di assicurazione su corpi di imbarcazioni, concernente un’unità da diporto impiegata per fini non commerciali
diporto nautico; unità da diporto utilizzata per fini non commerciali; assicurazione corpi; reg. (UE) n. 1215/2012; norme sulla competenza in materia di assicurazione; regolamento Bruxelles I bis; reg. (UE) n. 1215/2012; clausola attributiva di competenza
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
La clausola attributiva della competenza in un contratto di assicurazione corpi relativo ad un’unità da diporto, utilizzata per fini non commerciali / Bocchese, D.. - In: DPCE ONLINE. - ISSN 2037-6677. - 62:1(2024), pp. 587-596.
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