La Riforma delle società di capitali (d. legis. n. 6/2003) ha introdotto un eccezionale criterio di risoluzione del conflitto tra acquirenti di quote di s.r.l., accordando la preferenza al primo iscrivente di buona fede, come dispone l’art. 2470, co. 3. Di tale norma ha fatto applicazione il Giudice meneghino per affermare l’inefficacia nei confronti del compendio dei beni in sequestro preventivo della pronuncia di risoluzione del contratto pronunciata tra acquirente e venditore in ragione della retroattività meramente relativa della clausola risolutiva espressa
Clausola risolutiva espressa e condizione di inadempimento nel conflitto tra acquirenti di quote di s.r.l / Alfonsi, Dario. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - 1(2024), pp. 102-111.
Clausola risolutiva espressa e condizione di inadempimento nel conflitto tra acquirenti di quote di s.r.l
Dario Alfonsi
2024
Abstract
La Riforma delle società di capitali (d. legis. n. 6/2003) ha introdotto un eccezionale criterio di risoluzione del conflitto tra acquirenti di quote di s.r.l., accordando la preferenza al primo iscrivente di buona fede, come dispone l’art. 2470, co. 3. Di tale norma ha fatto applicazione il Giudice meneghino per affermare l’inefficacia nei confronti del compendio dei beni in sequestro preventivo della pronuncia di risoluzione del contratto pronunciata tra acquirente e venditore in ragione della retroattività meramente relativa della clausola risolutiva espressaFile | Dimensione | Formato | |
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