Con sentenza datata 30 marzo 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo, ne caso J.A. c. Italia, si è pronunciata in favore dei ricorrenti riscontrando diverse violazioni dei diritti umani contravvenendo sia alla CEDU sia al suo protocollo aggiuntivo n.4. In primo luogo, la Corte ha affermato che il trattenimento dei ricorrenti presso l’hotspot di Lampedusa, per dieci giorni, è avvenuto in assenza di una base giuridica “chiara ed accessibile”, ravvisando, inoltre, la mancanza di uno specifico provvedimento dell’autorità competente. Siffatta omissione ha comportato portato, secondo i giudici di Strasburgo, ad una privazione arbitraria della libertà dei ricorrenti, contravvenendo all’art. 5 della CEDU, che garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza .In secondo luogo, la Corte ha stabilito che il trattenimento dei ricorrenti è configurabile come inumano e degradante, in violazione dell’art. 3 della CEDU, nonostante le riscontrate difficoltà dello Stato italiano nella gestione dall’aumento del flusso di migranti e richiedenti asilo nel proprio territorio. Infine, la Corte ha concluso che i provvedimenti di respingimento adottati nei confronti dei ricorrenti equivalgono ad un’espulsione collettiva laddove non è stata posta in essere una valutazione individualizzata delle rispettive, e singole, posizioni. Pertanto, viene, riscontrata una violazione dell’art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 della CEDU.
Nota a sentenza CEDU. J.A. e altri c. Italia, del 30 Marzo 2023 / BASSETTI DE ANGELIS, Matteo. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - 4(2024), pp. 50-66.
Nota a sentenza CEDU. J.A. e altri c. Italia, del 30 Marzo 2023
Matteo Bassetti De Angelis
2024
Abstract
Con sentenza datata 30 marzo 2023 la Corte europea dei diritti dell’uomo, ne caso J.A. c. Italia, si è pronunciata in favore dei ricorrenti riscontrando diverse violazioni dei diritti umani contravvenendo sia alla CEDU sia al suo protocollo aggiuntivo n.4. In primo luogo, la Corte ha affermato che il trattenimento dei ricorrenti presso l’hotspot di Lampedusa, per dieci giorni, è avvenuto in assenza di una base giuridica “chiara ed accessibile”, ravvisando, inoltre, la mancanza di uno specifico provvedimento dell’autorità competente. Siffatta omissione ha comportato portato, secondo i giudici di Strasburgo, ad una privazione arbitraria della libertà dei ricorrenti, contravvenendo all’art. 5 della CEDU, che garantisce il diritto alla libertà e alla sicurezza .In secondo luogo, la Corte ha stabilito che il trattenimento dei ricorrenti è configurabile come inumano e degradante, in violazione dell’art. 3 della CEDU, nonostante le riscontrate difficoltà dello Stato italiano nella gestione dall’aumento del flusso di migranti e richiedenti asilo nel proprio territorio. Infine, la Corte ha concluso che i provvedimenti di respingimento adottati nei confronti dei ricorrenti equivalgono ad un’espulsione collettiva laddove non è stata posta in essere una valutazione individualizzata delle rispettive, e singole, posizioni. Pertanto, viene, riscontrata una violazione dell’art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 della CEDU.File | Dimensione | Formato | |
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