Il presente contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia nella causa C‐15/22, in cui alla Corte è stato chiesto di chiarire se, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il principio di leale cooperazione, in combinato disposto con gli artt. 208 e 210 TFUE, osti a una normativa nazionale che prevede un differente regime fiscale applicabile alle retribuzioni dei soggetti impiegati nello svolgimento di progetti di sviluppo, a seconda che la prestazione lavorativa sia riconducibile ad attività finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) oppure da risorse di bilancio nazionali. Sebbene la Corte abbia risposto in modo negativo al quesito, la sentenza presenta taluni profili di interesse. Innanzitutto, per la prima volta il principio di leale cooperazione è stato oggetto di autonoma interpretazione nel quadro della cooperazione allo sviluppo. In secondo luogo, interpretando in termini restrittivi detto principio, la pronuncia della Corte protegge le prerogative dei Paesi membri, impedendo eventuali ingerenze ad opera dell’ordinamento sovranazionale in un settore, quello della tassazione diretta, che rientra formalmente nelle competenze nazionali.
Il principio di leale cooperazione nel contesto della cooperazione allo sviluppo e le implicazioni sulla sovranità fiscale degli Stati membri / DI ANSELMO, Lorenzo. - In: ORDINE INTERNAZIONALE E DIRITTI UMANI. - ISSN 2284-3531. - Osservatorio sulla Corte di giustizia dell’Unione europea n. 5/2023(2023), pp. 1227-1235.
Il principio di leale cooperazione nel contesto della cooperazione allo sviluppo e le implicazioni sulla sovranità fiscale degli Stati membri
Lorenzo Di Anselmo
2023
Abstract
Il presente contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia nella causa C‐15/22, in cui alla Corte è stato chiesto di chiarire se, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, il principio di leale cooperazione, in combinato disposto con gli artt. 208 e 210 TFUE, osti a una normativa nazionale che prevede un differente regime fiscale applicabile alle retribuzioni dei soggetti impiegati nello svolgimento di progetti di sviluppo, a seconda che la prestazione lavorativa sia riconducibile ad attività finanziate dal Fondo europeo di sviluppo (FES) oppure da risorse di bilancio nazionali. Sebbene la Corte abbia risposto in modo negativo al quesito, la sentenza presenta taluni profili di interesse. Innanzitutto, per la prima volta il principio di leale cooperazione è stato oggetto di autonoma interpretazione nel quadro della cooperazione allo sviluppo. In secondo luogo, interpretando in termini restrittivi detto principio, la pronuncia della Corte protegge le prerogative dei Paesi membri, impedendo eventuali ingerenze ad opera dell’ordinamento sovranazionale in un settore, quello della tassazione diretta, che rientra formalmente nelle competenze nazionali.File | Dimensione | Formato | |
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