Quest’articolo si propone di analizzare la pronuncia della Corte costituzionale n. 205 del 15 settembre 2022, nella quale la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. La disciplina del 1988 è stata modificata dalla l. n. 18 del 2015, che ha provveduto ad un riordino complessivo della disciplina della responsabilità civile del magistrato. L’art. 2, comma 1, l. n. 117 del 1988 non prevedeva la soddisfazione di interessi risarcitori per danni non patrimoniali diversi da quelli conseguenti la lesione della libertà personale (art. 13 Cost.). La Corte costituzionale, dando seguito alla intentio legis del legislatore del 2015, il quale ha eliminato il rinvio all’art. 2059 c.c. e, così facendo, ha consentito di estendere la tutela risarcitoria anche ai diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale, adotta una pronuncia additiva ed estende la portata normativa dell’art. 2, comma 1, l. n. 117 del 1988. Tale estensione è stata favorita dell’evoluzione ermeneutica a cui si è sottoposta la regola civilistica sul risarcimento dei danni non patrimoniali, e cioè, l’art. 2059 c.c.
La Corte costituzionale elimina ogni ostacolo alla riespansione dell’art. 2059 c.c., nel suo coordinamento con l’art. 2 Cost. Note a margine della sentenza n. 205 del 2022 della Corte costituzionale / Quadarella, Chiara. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - 2(2023), pp. 192-208.
La Corte costituzionale elimina ogni ostacolo alla riespansione dell’art. 2059 c.c., nel suo coordinamento con l’art. 2 Cost. Note a margine della sentenza n. 205 del 2022 della Corte costituzionale
Chiara Quadarella
2023
Abstract
Quest’articolo si propone di analizzare la pronuncia della Corte costituzionale n. 205 del 15 settembre 2022, nella quale la Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della l. n. 117 del 1988, in materia di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie. La disciplina del 1988 è stata modificata dalla l. n. 18 del 2015, che ha provveduto ad un riordino complessivo della disciplina della responsabilità civile del magistrato. L’art. 2, comma 1, l. n. 117 del 1988 non prevedeva la soddisfazione di interessi risarcitori per danni non patrimoniali diversi da quelli conseguenti la lesione della libertà personale (art. 13 Cost.). La Corte costituzionale, dando seguito alla intentio legis del legislatore del 2015, il quale ha eliminato il rinvio all’art. 2059 c.c. e, così facendo, ha consentito di estendere la tutela risarcitoria anche ai diritti inviolabili della persona diversi dalla libertà personale, adotta una pronuncia additiva ed estende la portata normativa dell’art. 2, comma 1, l. n. 117 del 1988. Tale estensione è stata favorita dell’evoluzione ermeneutica a cui si è sottoposta la regola civilistica sul risarcimento dei danni non patrimoniali, e cioè, l’art. 2059 c.c.File | Dimensione | Formato | |
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