Con la sentenza n. 45 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c., per contrasto con il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.), nella parte in cui, individuando il reclamo al collegio quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza che ha statuito sull'estinzione, non esclude che del collegio possa far parte lo stesso magistrato che ha pronunciato il provvedimento reclamato.
Il giudice che ha statuito sull'estinzione del processo esecutivo non può comporre il collegio investito del reclamo ex art. 630 c.p.c / Limongi, Biagio. - In: GIUSTIZIA CIVILE.COM. - ISSN 2420-9651. - (2023), pp. 1-9.
Il giudice che ha statuito sull'estinzione del processo esecutivo non può comporre il collegio investito del reclamo ex art. 630 c.p.c.
Biagio Limongi
2023
Abstract
Con la sentenza n. 45 del 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 630, comma 3, c.p.c., per contrasto con il principio di terzietà del giudice (art. 111 Cost.), nella parte in cui, individuando il reclamo al collegio quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza che ha statuito sull'estinzione, non esclude che del collegio possa far parte lo stesso magistrato che ha pronunciato il provvedimento reclamato.File | Dimensione | Formato | |
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