Il contributo prende le mosse dalla decisione n. 1107 del 16 gennaio 2023 della Suprema Corte di Cassazione per comprendere se tutela sia possibile riconoscere una tutela autorale delle 'opere' generate da (o con il contributo determinante) di software 'intelligenti'. In particolare, il contributo muove dal seguente quesito: l'immagine integralmente generata da un software può essere inclusa tra “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono […] alle arti figurative […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” che sono tutelate dalla disciplina autorale? La risposta negativa a tale quesito sembra essere imposta da una molteplicità di considerazioni e, in particolare, dall'impossibilità di individuare un 'autore' dell'opera generata dal software creativo. Anzitutto, è da escludere che si possa individuare l’autore dell’opera generata dal software nella medesima ‘macchina intelligente’, difettando quest'ultima di soggettività giuridica. In secondo luogo, non pare opportuno assegnare diritti sull'opera al programmatore del software, posto che quest'ultimo non è neppure in grado di prevedere quali opere esso creerà; sicché sarebbe impossibile ravvisare una proiezione della sua personalità nell'opera realizzata dal software. Ancora, attribuire la titolarità dei diritti d’autore all’utilizzatore del software, porterebbe a enfatizzare oltremodo il ruolo (in verità, pressoché nullo) di tale soggetto, il quale si limita - di fatto - a cliccare un’icona o a selezionare alcuni input, senza davvero contribuire all'output. L’unica soluzione (giuridicamente) possibile è, dunque, quella di lasciare che i computer-generated works cadano nel pubblico dominio. E tale soluzione, a ben vedere, appare coerente con il sistema di protezione della proprietà intellettuale approntato dal nostro ordinamento, essendo comunque idonea a salvaguardare la posizione e gli interessi dei soggetti lato sensu coinvolti nella creazione del computer-generated work, e cioè gli sviluppatori dei programmi informatici e gli utilizzatori del software ‘intelligente’: il primo potendo godere della tutela brevettuale e di quella autorale sullo stesso software; il secondo potendosi avvalere della tutela che l'art. 2598, nn. 1 e 3 cod. civ. garantisce avverso gli atti di concorrenza sleale.
Diritto d'autore e computer-generated works: una decisione della Corte di Cassazione / Alfonsi, Riccardo. - In: IL DIRITTO DI AUTORE. - ISSN 0012-3420. - 94:1(2023), pp. 37-48.
Diritto d'autore e computer-generated works: una decisione della Corte di Cassazione
Riccardo Alfonsi
2023
Abstract
Il contributo prende le mosse dalla decisione n. 1107 del 16 gennaio 2023 della Suprema Corte di Cassazione per comprendere se tutela sia possibile riconoscere una tutela autorale delle 'opere' generate da (o con il contributo determinante) di software 'intelligenti'. In particolare, il contributo muove dal seguente quesito: l'immagine integralmente generata da un software può essere inclusa tra “le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono […] alle arti figurative […] qualunque ne sia il modo o la forma di espressione” che sono tutelate dalla disciplina autorale? La risposta negativa a tale quesito sembra essere imposta da una molteplicità di considerazioni e, in particolare, dall'impossibilità di individuare un 'autore' dell'opera generata dal software creativo. Anzitutto, è da escludere che si possa individuare l’autore dell’opera generata dal software nella medesima ‘macchina intelligente’, difettando quest'ultima di soggettività giuridica. In secondo luogo, non pare opportuno assegnare diritti sull'opera al programmatore del software, posto che quest'ultimo non è neppure in grado di prevedere quali opere esso creerà; sicché sarebbe impossibile ravvisare una proiezione della sua personalità nell'opera realizzata dal software. Ancora, attribuire la titolarità dei diritti d’autore all’utilizzatore del software, porterebbe a enfatizzare oltremodo il ruolo (in verità, pressoché nullo) di tale soggetto, il quale si limita - di fatto - a cliccare un’icona o a selezionare alcuni input, senza davvero contribuire all'output. L’unica soluzione (giuridicamente) possibile è, dunque, quella di lasciare che i computer-generated works cadano nel pubblico dominio. E tale soluzione, a ben vedere, appare coerente con il sistema di protezione della proprietà intellettuale approntato dal nostro ordinamento, essendo comunque idonea a salvaguardare la posizione e gli interessi dei soggetti lato sensu coinvolti nella creazione del computer-generated work, e cioè gli sviluppatori dei programmi informatici e gli utilizzatori del software ‘intelligente’: il primo potendo godere della tutela brevettuale e di quella autorale sullo stesso software; il secondo potendosi avvalere della tutela che l'art. 2598, nn. 1 e 3 cod. civ. garantisce avverso gli atti di concorrenza sleale.File | Dimensione | Formato | |
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